Sentenza del 29/11/2016 n. 24198 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva pagato l'INVIM il 2 luglio 1979, con riserva di chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza. Dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 571 del 1979, il 20 dicembre 1979 aveva presentato un'istanza di rimborso, sostenendo che i nuovi criteri di liquidazione, più favorevoli e applicabili ai rapporti non ancora definiti, consentissero la riliquidazione dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale deducendo la violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice di rinvio non avrebbe rispettato il principio già stabilito dalla Cassazione: il rapporto tributario non è pendente per il solo fatto che sia ancora aperto il termine per presentare una domanda di rimborso o che il contribuente abbia formulato una riserva al momento del pagamento. Occorre invece che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il rapporto sia stato concretamente posto in discussione mediante un atto positivo del contribuente o dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che l'istanza di rimborso del contribuente, essendo stata presentata il 20 dicembre 1979, cioè dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 571 del 1979, non potesse rendere pendente un rapporto che a tale data era già definito. La semplice riserva apposta al pagamento e la pendenza del termine per chiedere il rimborso non erano sufficienti. La sentenza della Commissione Tributaria Centrale è stata quindi cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha definito direttamente in via definitiva l'importo eventualmente dovuto, ma ha escluso il presupposto giuridico utilizzato per riconoscere la riliquidazione.
Norme richiamate
D.L. 12 novembre 1979, n. 571, art. 3, convertito nella L. 12 gennaio 1980, n. 2
Le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti anteriormente alla loro entrata in vigore e non ancora definiti.
La retroattività dei criteri più favorevoli opera soltanto per i rapporti tributari ancora non definiti alla data di entrata in vigore del decreto. Un rapporto non è pendente quando l'imposta è già stata pagata e, a quella data, non è ancora intervenuto un atto concreto di contestazione o richiesta di rimborso.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione.
Il giudice del rinvio ha violato il vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione, avendo considerato sufficiente un'istanza di rimborso presentata dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75
Termine triennale per la presentazione delle richieste di rimborso.
La possibilità di presentare una domanda di rimborso entro il termine previsto dalla legge non mantiene di per sé aperto il rapporto tributario ai fini dell'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.
Principio giurisprudenziale espresso da Cass. n. 9688 del 20 agosto 1992
Non possono essere considerati tuttora pendenti i rapporti tributari nei quali l'imposta è già stata versata, anche con riserva di ripetere quanto non dovuto, se il termine per la domanda di rimborso non è ancora scaduto.
La riserva formulata al momento del pagamento è inefficace, da sola, a impedire la definizione del rapporto. È necessario un atto positivo e tempestivo di contestazione o rimborso anteriore all'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando una norma nuova e più favorevole si applica solo ai rapporti non definiti, occorre verificare lo stato del rapporto alla data esatta di entrata in vigore della norma.
- Il semplice pagamento con riserva non equivale a una contestazione concreta e non mantiene automaticamente aperto il rapporto tributario.
- Anche la mera pendenza del termine per chiedere il rimborso non è sufficiente: la domanda o altro atto di contestazione deve essere stato presentato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
- Un'istanza presentata dopo l'entrata in vigore della norma non può retroattivamente trasformare in pendente un rapporto che a quella data era già definito.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto stabilito dalla Cassazione; non può reinterpretarlo in modo incompatibile con la sentenza di cassazione.
- La cassazione con rinvio non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio dovrà decidere secondo il principio vincolante e regolare anche le spese.
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