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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30824/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) sostenendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della colpa (contraddittorietà nell'apprezzamento della velocità e dell'effetto delle condizioni meteorologiche) e nella ritenuta mancata interruzione del nesso causale rispetto all'attraversamento del pedone; 2) illegittimità della conferma dell'applicazione, da parte del giudice penale, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 221 cod. strada, non avendo l'illecito amministrativo formato oggetto di accertamento da parte degli organi amministrativi deputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla motivazione: la Corte d'appello aveva ricostruito in modo coerente la dinamica (strada rettilinea a più corsie, pioggia e vento, pedone ottantenne vestito di scuro con ombrello che attraversava fuori dalle strisce e colpito a metà carreggiata), individuando la colpa dell'automobilista per mancata moderazione della velocità e violazione degli artt. 141, comma 4, e 191, comma 3, cod. strada; inoltre il nesso causale non è stato ritenuto interrotto perché il comportamento del pedone non ha costituito un rischio "eccentrico" o una causa imprevedibile e isolata tale da escludere la responsabilità del conducente. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la doglianza, richiamando il principio per cui, in caso di connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo, il giudice penale è competente anche ad applicare la sanzione amministrativa collegata salvo specifiche eccezioni (archiviazione, estinzione, difetto di procedibilità). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Rilevata l'integrazione del reato di omicidio colposo per la condotta di guida negligente, imprudente e imperita che ha causato la morte del pedone.

  • art. 141, comma 4, cod. strada

    Interpretato come norma cautelare richiedente la moderazione della velocità in relazione alle condizioni di tempo e luogo; la sua violazione ha contribuito a fondare la colpa dell'automobilista.

  • art. 191, comma 3, cod. strada

    Rilevata come norma di comportamento (relativa alle condizioni di visibilità e uso di luci/accorgimenti) la cui violazione è stata ritenuta rilevante ai fini della colpa nel sinistro.

  • art. 221 cod. strada

    Norma sanzionatoria amministrativa collegata alle violazioni della circolazione; la Corte ha confermato che il giudice penale può applicare tale sanzione quando vi sia connessione obiettiva con il reato penale oggetto del processo.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro dei vizi di motivazione che la cassazione verifica; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse immune dai vizi ivi elencati.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende; applicata per infliggere al ricorrente la sanzione di euro 3.000 per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità del conducente permane anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce: il comportamento del pedone interrompe il nesso causale solo se sia straordinario, imprevisto e introduca un rischio eccentrico che l'automobilista non poteva gestire.
  • In presenza di condizioni avverse (pioggia, vento, scarsa visibilità) e di attraversamenti pedonali prossimi, il conducente ha l'obbligo di moderare la velocità fino all'arresto se necessario; il mancato adeguamento può integrare colpa per omicidio colposo.
  • Il giudice penale può applicare sanzioni amministrative collegate (art. 221 c.d.s.) quando sussiste una connessione obiettiva tra reato e illecito amministrativo, salvo specifiche cause che richiedano la competenza di altri organi.
  • Le censure di merito ripetitive o meramente rivisitative senza argomentazioni nuove sono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate in cassazione.
  • Per escludere la responsabilità del conducente bisogna dimostrare che il comportamento del pedone sia stato l'unica causa efficace dell'evento, non semplicemente una condotta imprudente o non conforme alle regole.

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