Cassazione Penale, Sentenza n. 42499/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 27/12/2023 principalmente con censure riguardanti: 1) la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento o la non massima estensione delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.); 2) la quantificazione degli aumenti per continuazione; 3) profili di responsabilità e di qualificazione giuridica dei fatti (in particolare per Lagonigro e Caputo: contestazione dell'identificazione tramite intercettazioni e videosorveglianza, e della configurazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 con riferimento alla lieve entità); 4) l'asserita erronea attribuzione di precedenti a Miglionico nonostante la messa alla prova estinta. I ricorrenti hanno chiesto la riforma della pronuncia di merito ma, in molti casi, le censure erano generiche o si limitavano a chiedere una rivalutazione fattuale degli elementi di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consenta la rinnovata valutazione degli elementi fattuali già adeguatamente motivati in primo e secondo grado e ha ritenuto congrua la valutazione probatoria basata su intercettazioni, videosorveglianza, dichiarazioni di collaboratori e sequestri. In particolare: le censure di Lagonigro sull'identificazione e sulla qualificazione del fatto sono state respinte come reiterative/aspecifiche in presenza di prove convergenti; le censure di Caputo sono state ritenute generiche/aspecifiche in relazione a intercettazioni e immagini che lo collocavano nella gestione del sacco contenente stupefacente; le doglianze sulla mancata estensione massima delle attenuanti generiche per vari ricorrenti sono state ritenute generiche, atteso che la Corte territoriale ha motivato le ragioni del diverso trattamento in relazione alla gravità, molteplicità delle condotte e comportamenti processuali; la contestazione di Miglionico relativa al precedente estinto è stata ritenuta priva di interesse giuridico rispetto alla quantificazione della pena. Conseguenze economiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, tranne che per Francesco Caputo, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Comune di Altamura, liquidate in complessivi euro 3.626 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Criteri di individualizzazione della pena e valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha applicato valutazioni discrezionali sulla base di elementi concreti (gravità, precedenti, comportamento processuale) e la Cassazione ha ritenuto non sindacabile tale valutazione in assenza di manifesta illogicità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Regime della lieve entità per reati di stupefacenti: la Corte ha richiamato che la lieve entità richiede una valutazione globale di indici concreti (limitata circolazione, guadagni modesti, ridotta offensività) e ha ritenuto che tali indici non sussistessero alla luce del contesto associativo e della detenzione di ingenti quantitativi.
art. 192 cod. proc. pen.
Principi relativi alla prova e al valore degli indizi: la sentenza di merito ha fondato la responsabilità su molteplici indizi convergenti e la Cassazione ha confermato che il giudizio motivato non può essere sovvertito con una mera rilettura alternativa degli elementi.
art. 533 cod. proc. pen.
Regola di giudizio in tema di prova indiziaria: la Corte ha ritenuto che gli indizi fossero storicamente accertati e concordanti, consentendo la decisione sulla base del complessivo compendio probatorio.
art. 81 cod. pen.
Limiti e criteri per il cumulo delle pene e la determinazione degli aumenti per continuazione: la Corte ha ritenuto adeguata e verificabile la determinazione degli aumenti, senza necessità di motivazione analitica per ciascun aumento quando il quadro è comprensibile.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Riduzione di pena per il rito abbreviato: la Corte di merito ha calcolato la pena considerando la riduzione prevista e la Cassazione ha ritenuto corretto il procedimento adottato.
art. 27 Cost.
Principio di individualizzazione della pena: citato come parametro costituzionale richiamato nella valutazione complessiva della congruità delle pene.
Massime di principio
- La Cassazione sindaca la correttezza della motivazione e il rispetto delle regole probatorie ma non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti: le censure che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono spesso inammissibili.
- Per contestare la quantificazione della pena è necessario indicare elementi concreti e specifici che dimostrino l'illogicità o l'arbitrarietà della motivazione; deduzioni generiche sulla maggiore meritevolezza non sono sufficienti.
- In materia di prove basate su intercettazioni e videosorveglianza, se esistono elementi convergenti (riconoscimento vocale, soprannomi, dichiarazioni di collaboratori, immagini) la Corte ritiene normalmente sufficiente la valutazione del giudice di merito.
- La configurabilità della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede un accertamento complessivo di più indici (limitata circolazione, guadagni modesti, scarsa offensività); l'assenza di questi elementi comporta il rigetto della richiesta.
- Sulle aumentazioni per continuazione non è sempre richiesta una motivazione analitica per ciascun aumento: è sufficiente che la sentenza espliciti il reato prevalente, la pena-base e il criterio di determinazione degli aumenti in modo verificabile.
- L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche resta valutazione discrezionale del giudice di merito e, salvo motivazione illogica o contraddittoria, è poco sindacabile in cassazione.
- I precedenti estinti (es. messa alla prova conclusa positivamente) possono non essere determinanti nella dosimetria se il giudice di merito li considera subvalenti rispetto alla gravità delle condotte emerse.
- Per motivi di ammissibilità, il ricorso in Cassazione deve essere specifico: motivi reiterativi, aspecifici o che non si confrontano con la motivazione di merito sono dichiarati inammissibili.
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