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Sentenza

Sentenza n. 8447/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 15 marzo 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna;

Giustizia amministrativa202601007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 15 marzo 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, evidenziando che l’inerzia gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza adottare, prima della decisione, un provvedimento espresso sulla domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di alcun provvedimento. Il Collegio ha rilevato la violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da insediarsi entro i successivi 90 giorni e senza compenso. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • art. 29 c.p.a.

    Il testo non richiama espressamente l’articolo, ma la decisione applica l’azione contro il silenzio mediante ordine all’Amministrazione di provvedere e nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • In assenza di una richiesta di integrazione documentale, il termine massimo individuato per la conclusione del procedimento di riconoscimento è pari a quattro mesi, considerando il termine di trenta giorni per la verifica documentale e quello successivo di tre mesi per la decisione.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione deve esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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