Cassazione Penale, Sentenza n. 43742/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso e' stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stante la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita. Decisione resa il 14/11/2024.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione impugna l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto contro la sentenza del Tribunale di Sassari del 23/01/2023. La Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibile l'appello perche, all'atto di impugnazione, non era stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di inammissibilita dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il difensore ha sostenuto che la procura speciale allegata riportava la residenza di Garau e che tale indicazione sarebbe stata sufficiente. La Corte di legittimita ha valutato che, applicando la disciplina vigente all'epoca delle impugnazioni (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.), il ricorrente non ha depositato la dichiarazione o elezione di domicilio nè ha formulato un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; l'indicazione della residenza nella procura speciale non soddisfa i requisiti formali richiesti e dunque l'impugnazione e' inammissibile.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
prevedeva, a pena di inammissibilita, il deposito insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
richiede il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio o, in alternativa, un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo, cosi da consentire immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
Legge 9 agosto 2024, n. 114
ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; in vigore dal 25 agosto 2024
l'abrogazione non incide sulle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni presentate entro quella data
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 24 ottobre 2024
ha affermato che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che e' sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale
conferma che, per ottemperare al requisito formale, e' ammesso il richiamo specifico a una precedente dichiarazione se tale richiamo consente l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; pero' l'indicazione generica della residenza nella procura non e' sufficiente
art. 616, codice di procedura penale
consente la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di responsabilita per la determinazione della causa di inammissibilita
utilizzato per imporre la sanzione pecuniaria (3.000 euro) quando l'inammissibilita dipende da colpa dell'impugnante
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
principi richiamati in materia di imposizione di oneri o sanzioni per atti processuali
richiede valutazione della colpa del ricorrente prima di applicare oneri/sanzioni; qui la corte ha ritenuto sussistente la colpa
Massime di principio
- Per impugnazioni proposte entro il 24/08/2024 la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. comporta l'inammissibilita salvo che l'atto contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo
- L'indicazione della residenza nell'atto di procura o nella procura speciale non sostituisce la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dalla norma, se non accompagnata dal richiamo formale previsto
- Dopo l'abrogazione (legge 9/8/2024, n.114) la regola non si applica piu alle impugnazioni originate dopo il 24/08/2024, ma resta vincolante per quelle introdotte anteriormente e presentate entro quella data
- La violazione dei requisiti formali puo determinare non solo l'inammissibilita dell'impugnazione ma anche l'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) se e' ravvisabile colpa nella condotta dell'impugnante
- Per evitare rischi, il difensore deve o allegare espressamente la dichiarazione/elezione di domicilio o indicare nel testo dell'impugnazione, in modo specifico, la precedente dichiarazione e la sua collocazione negli atti processuali
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