Cassazione Penale, Ordinanza n. 09744/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla recidiva. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. L'unico motivo dedotto attiene a un asserito vizio di motivazione per mancata esclusione della recidiva contestata. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la circostanza aggravante della recidiva non sarebbe stata correttamente applicata. La Corte di cassazione rileva invece che la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente la recidiva valorizzando numerosi precedenti specifici, condanne successive al fatto e l'emersione di una maggiore pericolosità sociale, con una condotta delittuosa connotata da finalità di lucro qualificata come stile di vita.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, secondo i criteri di commisurazione della pena, esaminando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e verificando se la pregressa condotta criminosa esprima una perdurante inclinazione al delitto.
recidiva
La recidiva non può essere esclusa o negata sulla sola base della gravità dei fatti o dell'arco temporale in cui sono stati commessi; occorre una motivazione concreta che valorizzi i precedenti specifici e la loro attitudine criminogena.
Massime di principio
- La motivazione sulla recidiva è immune da censure quando il giudice di merito valorizza, in modo concreto, i precedenti specifici e il loro significato sintomatico di una persistente inclinazione a delinquere.
- L'applicazione della recidiva non può essere esclusa in base a valutazioni astratte o meramente cronologiche: il giudice deve verificare il nesso tra condotte pregresse e fatto per cui si procede, secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a contestare la recidiva senza confrontarsi con una motivazione di merito logicamente coerente e ancorata a precedenti penali specifici e a elementi di maggiore pericolosità sociale.
Come è indicizzato
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