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Ordinanza

Ordinanza n. 4767/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione cautelare dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Accoglienza e Inclusione, del 26.09.2025, rep. n. QE/4144/2025, prot. n. QE/78000/2025, con avviso pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Aggiudicazione e rilascio del nulla osta alla stipulazione dell'accordo quadro relativo al Lotto 4 “N. 3 UNITÀ DI STRADA DIURNE NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI 1, E 2 E CENTRO STORICO” della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con operatore unico per l'affidamento e la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale) CUI S02438750586202300212 ID TuttoGare #3712/2024 CIG B48B9EC06A, in favore di Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare di tutti gli atti e i verbali di gara nella parte in cui, con riferimento al Lotto 4 della procedura suddetta, hanno ammesso e non escluso il concorrente aggiudicatario, procedendo alla valutazione della relativa offerta e all'attribuzione dei relativi punteggi; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto, e per l'accesso ai sensi degli artt. 116, co. 2, e 65 c.p.a. alla versione integrale della documentazione di gara prodotta dal concorrente Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro.

Giustizia amministrativa202513706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego di ostensione integrale della documentazione di gara prodotta dall'aggiudicataria nell'ambito dell'impugnazione dell'aggiudicazione del Lotto 4

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 4 di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la gestione del servizio di pronto intervento sociale, deducendo vizi relativi all'ammissione, alla mancata esclusione e alla valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria. Nel ricorso ha inoltre formulato, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., una domanda di accesso difensivo alla versione integrale della documentazione di gara prodotta dalla controinteressata, lamentando che la stazione appaltante non ne avesse consentito l'ostensione sin dalla pubblicazione dell'aggiudicazione. L'accesso è stato prospettato come strumentale alla difesa nel giudizio di annullamento, in particolare rispetto al secondo motivo di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. La pretesa ostensiva era stata formulata esclusivamente in funzione difensiva e strumentale rispetto al giudizio sull'aggiudicazione. Tuttavia, nelle more, l'aggiudicazione impugnata era stata annullata in autotutela da Roma Capitale con determinazione del 12 dicembre 2025. Pertanto, allo stato, mancava l'interesse concreto all'accesso nell'ambito del giudizio in corso. Il TAR ha precisato che, anche qualora il provvedimento di autotutela fosse stato impugnato dalla controinteressata, la ricorrente avrebbe potuto proporre una nuova e rituale domanda di accesso, da tutelare nelle forme e nei termini previsti dall'art. 116, commi 1 e 2, c.p.a. È stata fissata l'udienza pubblica per il prosieguo del giudizio e ogni decisione sulle spese è stata riservata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    L'accesso richiesto nel giudizio deve conservare un interesse concreto e attuale, collegato alla funzione difensiva rispetto alla controversia pendente; venuto meno tale interesse per l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, l'istanza deve essere respinta.

  • art. 116, commi 1 e 2, c.p.a.

    La perdita dell'interesse all'accesso nell'ambito del giudizio in corso non preclude la proposizione di una distinta domanda di accesso, da esercitare e tutelare secondo le forme e i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'accesso difensivo richiesto ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. è ammissibile solo se mantiene un interesse concreto, attuale e strumentale rispetto alla difesa nel giudizio pendente.
  • L'annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo oggetto del giudizio può far venir meno l'interesse all'accesso documentale richiesto esclusivamente per sostenere le censure contro quel provvedimento.
  • Quando viene meno l'interesse all'accesso nell'ambito del giudizio pendente, il giudice respinge l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.; l'interessato conserva la facoltà di proporre una nuova domanda di accesso, azionabile secondo le forme e i termini ordinari dell'art. 116 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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