Sentenza n. 876/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sulla diffida a verificare la decadenza di un permesso di costruire e il mancato rispetto delle condizioni di un’autorizzazione ai lavori pubblici, con adozione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio del Comune di Trani sulla diffida del 23 gennaio 2025. Ha dedotto che non erano stati completati nei termini i lavori di viabilità a servizio della proprietà dei confinanti e ha chiesto al Comune di accertare la decadenza del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati, verificare il mancato rispetto delle condizioni dell’autorizzazione del Settore Lavori Pubblici e adottare un’ordinanza di rimessione in pristino. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, la violazione dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato dapprima che il permesso risultava privo di efficacia per decorso dei termini di ultimazione dei lavori e ha poi dichiarato formalmente la decadenza del titolo ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha tuttavia sostenuto che tali atti non costituivano un riscontro esaustivo, non essendo stati adottati i provvedimenti consequenziali di natura ripristinatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il procedimento non fosse stato concluso con un provvedimento espresso. La nota comunale, la declaratoria di decadenza del permesso di costruire e il verbale di sopralluogo sono stati qualificati come atti endoprocedimentali, insufficienti a definire il procedimento di vigilanza edilizia avviato dalla diffida. La diffida non mirava soltanto all’accertamento della decadenza del permesso, ma sollecitava l’esercizio complessivo dei poteri di vigilanza, inclusa l’adozione dei provvedimenti ripristinatori richiesti. Il Collegio ha richiamato l’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, secondo cui il permesso decade di diritto per la parte non eseguita decorso il termine di ultimazione e la prosecuzione delle opere non ultimate è subordinata, secondo i casi, al rilascio di un nuovo permesso o alla presentazione di una SCIA, con eventuale ricalcolo del contributo di costruzione. Ha inoltre ritenuto che la vigilanza edilizia prevista dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 comprenda non solo l’accertamento della decadenza, ma anche l’adozione degli eventuali provvedimenti ripristinatori o degli atti necessari a disciplinare la prosecuzione dei lavori. In applicazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, il Comune è stato ordinato di concludere il procedimento con una determinazione espressa sui provvedimenti ripristinatori entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di ordinare la conclusione del procedimento.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Quando un procedimento consegue a un’istanza o deve essere iniziato d’ufficio, l’amministrazione deve concluderlo con una determinazione espressa; la formazione di atti endoprocedimentali non soddisfa tale obbligo.
art. 15 d.P.R. n. 380/2001
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
Il decorso del termine di ultimazione determina la decadenza del permesso per la parte non eseguita; la realizzazione della parte non ultimata richiede, secondo la tipologia delle opere, un nuovo permesso o altro titolo abilitativo previsto dalla legge, oltre all’eventuale ricalcolo del contributo di costruzione.
art. 27 d.P.R. n. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita [...] la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
La vigilanza edilizia non si esaurisce nell’accertamento dei fatti o della decadenza del titolo, ma può richiedere l’adozione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o degli atti necessari alla prosecuzione dei lavori.
Massime di principio
- L’amministrazione, quando riceve un’istanza o una diffida idonea ad avviare un procedimento di vigilanza edilizia, ha l’obbligo di concluderlo mediante un provvedimento espresso e non può limitarsi alla formazione di atti istruttori o endoprocedimentali.
- La declaratoria di decadenza di un permesso di costruire non esaurisce necessariamente il procedimento di vigilanza edilizia quando l’istanza del privato richiede anche l’adozione dei provvedimenti consequenziali, inclusi quelli ripristinatori.
- La vigilanza edilizia prevista dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 comprende sia l’accertamento della conformità dell’attività edilizia ai titoli e alle norme applicabili, sia l’adozione delle misure conseguenti alla riscontrata irregolarità.
- Il decorso del termine di ultimazione dei lavori comporta la decadenza del permesso di costruire per la parte non eseguita; la prosecuzione delle opere residue è subordinata al rilascio del titolo eventualmente necessario secondo la disciplina dell’intervento.
- Nel giudizio contro il silenzio, l’adozione di provvedimenti parziali o di atti endoprocedimentali durante il processo non determina il venir meno dell’interesse quando l’amministrazione non abbia ancora definito integralmente il procedimento oggetto dell’istanza.
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