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Sentenza

Sentenza n. 4669/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente serbato dalla Prefettura di Milano sull’istanza di attivazione delle misure di accoglienza inviata con e-mail ordinaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino pachistano entrato in Italia il 10 novembre 2025 e successivamente richiedente asilo, ha dedotto che, con e-mail ordinaria del 22 aprile 2026, aveva chiesto alla Prefettura di Milano l’accesso alle misure di accoglienza, dichiarando di essere senza fissa dimora e senza mezzi di sussistenza. Con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato e depositato il 27 maggio 2026, ha chiesto l’annullamento del silenzio e l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha denunciato la violazione del termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento e invocato il diritto del richiedente asilo all’attivazione delle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015. La Prefettura ha riferito che, a seguito di verifica, non risultava traccia della richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto nel merito il ricorso. Ha ritenuto che spettasse al ricorrente provare che la specifica istanza fosse effettivamente pervenuta all’Amministrazione: l’invio di una e-mail ordinaria, senza prova della consegna a un indirizzo istituzionale e della ricezione completa e leggibile, non offriva tale certezza, anche alla luce della dichiarazione della Prefettura di non averne traccia. In assenza della prova del ricevimento, non risultavano configurabili né l’obbligo di avviare il procedimento né quello di concluderlo con un provvedimento espresso; sono quindi rimaste prive di fondamento le doglianze sul termine procedimentale e sul diritto alle misure di accoglienza. L’istanza cautelare era già stata respinta con ordinanza del 22 giugno 2026. Spese compensate, considerate le condizioni soggettive del ricorrente e l’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    In assenza di riscontri, l’interessato ha proposto il presente ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato e depositato il 27 maggio 2026, con cui chiede che, previo annullamento del silenzio asseritamente serbato sull’istanza predetta, venga ordinato alla Prefettura di Milano di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione contro il silenzio, diretta a ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’ordine di concludere il procedimento.

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Nel contesto di due motivi di gravame, il ricorrente denuncia la violazione del termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento e allega il proprio diritto, nella qualità di richiedente asilo, di ottenere l’attivazione delle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

    Il ricorrente ha invocato la disciplina delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, ma la decisione non ne esamina nel merito i presupposti sostanziali: esclude l’obbligo di provvedere perché non è stata dimostrata la ricezione dell’istanza.

Massime di principio

  • Chi agisce contro il silenzio della pubblica amministrazione per ottenere la conclusione di un procedimento deve dimostrare che l’istanza che avrebbe fatto sorgere l’obbligo di provvedere sia effettivamente pervenuta all’amministrazione destinataria.
  • L’invio di un’e-mail ordinaria, se non accompagnato da elementi che attestino la consegna a un indirizzo istituzionale e la ricezione completa e leggibile, non prova di per sé che l’istanza sia stata ricevuta e non basta a configurare l’obbligo dell’amministrazione di avviare e concludere il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazione

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