Regolamento (UE) 2026/1822
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1822 della Commissione, del 24 luglio 2026, relativo all’autorizzazione della tintura di menta piperita ottenuta da Mentha × piperita L., della tintura di serpillo ottenuta da Thymus serpyllum L. e della tintura di salvia ottenuta da Salvia officinalis L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza tre tinture vegetali come additivi organolettici del gruppo funzionale degli aromatizzanti, dopo la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione si fonda sui pareri EFSA del giugno 2025, che hanno concluso per la sicurezza alle condizioni d’uso indicate, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori e la necessità di misure di protezione. Il testo disciplina inoltre i tenori massimi raccomandati, le prescrizioni di etichettatura, il divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio e un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte preesistenti.
Autorizzazione, come additivi per mangimi per tutte le specie animali, della tintura di menta piperita, della tintura di serpillo e della tintura di salvia, con relative condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, alla produzione, immissione sul mercato, etichettatura e utilizzazione degli additivi per mangimi e delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi contenenti: tintura di menta piperita ottenuta da Mentha × piperita L., tintura di serpillo ottenuta da Thymus serpyllum L. e tintura di salvia ottenuta da Salvia officinalis L. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, con indicazioni di tenori massimi raccomandati differenziati per categorie animali nell’allegato. È escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio, che non è consentito per gli aromatizzanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Sono previste disposizioni transitorie per scorte prodotte ed etichettate prima di specifiche date, fino a esaurimento.
Autorizzazione di tinture vegetali come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1822 autorizza tre preparazioni vegetali - tintura di menta piperita, tintura di serpillo e tintura di salvia - come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nella cornice del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, per la rivalutazione degli additivi esistenti. Le tre sostanze erano già autorizzate a tempo indeterminato nella disciplina previgente e successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti. La decisione finale si fonda anche sui pareri EFSA del 24 e 25 giugno 2025, che hanno ritenuto le sostanze sicure alle concentrazioni massime specificate per ciascuna specie animale e sicure per consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte.
Valutazione scientifica e sicurezza
L’EFSA ha concluso che le tre tinture sono irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti per la pelle e le vie respiratorie, con esposizione considerata rischiosa. Per tale ragione la Commissione richiama la necessità di misure di protezione adeguate per gli utilizzatori. È inoltre precisato che non occorre una ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché le piante di origine e le relative preparazioni sono già riconosciute come aromi per gli alimenti e la funzione nei mangimi è considerata essenzialmente identica.
Ambito di autorizzazione e esclusione dell’acqua di abbeveraggio
L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato come additivi organolettici del gruppo funzionale "aromatizzanti". Non è invece consentito l’impiego nell’acqua di abbeveraggio: il considerando specifica che il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’uso di aromatizzanti in tale matrice, motivo per cui la richiesta del proponente è stata respinta.
Condizioni d’uso e tenori massimi raccomandati
L’allegato disciplina separatamente i tre additivi, tutti in forma liquida e da incorporare nei mangimi sotto forma di premiscela. Per ciascuna tintura sono indicati la composizione, i parametri analitici, i numeri CE, CAS e CoE, nonché i metodi di analisi per la caratterizzazione dell’additivo.
Per la tintura di menta piperita (2b282-t) sono fissati, tra gli altri, limiti tecnici su sostanza secca, polifenoli totali, flavonoidi, mentolo, mentone e acido rosmarinico. Per la tintura di serpillo (2b455-t) sono previsti limiti analoghi su sostanza secca, polifenoli totali, flavonoidi, timolo, carvacrolo e acido rosmarinico. Per la tintura di salvia (2b414-t) sono riportati limiti su sostanza secca, polifenoli totali, flavonoidi, tujoni, canfora, 1,8-cineolo e acido rosmarinico.
L’allegato indica inoltre i tenori massimi raccomandati per kg di mangime completo con umidità al 12%, differenziati per categorie animali. In sintesi:
- per la tintura di menta piperita: da 35 a 500 mg/kg a seconda della specie/categoria;
- per la tintura di serpillo: da 35 a 500 mg/kg;
- per la tintura di salvia: da 35 a 500 mg/kg.
Le soglie variano, tra l’altro, per tacchini, polli, altro pollame, suini, ruminanti, equidi, leporidi, salmonidi, pesci ornamentali, cani e gatti.
Etichettatura e informazioni agli utilizzatori
Le disposizioni dell’allegato richiedono che l’etichetta dell’additivo riporti il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo. Se il livello d’uso della premiscela, così come indicato in etichetta, supera tale tenore, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Tali prescrizioni sono finalizzate al controllo corretto del dosaggio e alla prevenzione di impieghi non conformi.
Tutela della salute degli operatori
Il regolamento insiste sulle misure di gestione del rischio per gli utilizzatori professionali. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare l’esposizione ai rischi derivanti dagli additivi e dalle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Misure transitorie e continuità commerciale
L’articolo 2 prevede un regime transitorio per evitare interruzioni improvvise del mercato. Gli additivi autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti tali additivi, se prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali additivi, la disciplina transitoria distingue tra:
- prodotti destinati ad animali da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2027;
- prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, se prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2028.
In entrambi i casi è consentita l’immissione sul mercato e l’utilizzo fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato è indicato il 16 agosto 2036 come fine del periodo di autorizzazione per i tre additivi.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
L’articolo 1 autorizza, come additivi per mangimi della categoria "additivi organolettici" e del gruppo funzionale "aromatizzanti", le sostanze indicate nell’allegato, da utilizzare nell’alimentazione animale alle condizioni ivi previste.
Divieto di impiego nell’acqua di abbeveraggio
Dai considerando emerge che la richiesta di autorizzazione nell’acqua di abbeveraggio non è accolta, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’uso di aromatizzanti in tale matrice.
Condizioni tecniche e tenori massimi raccomandati
L’allegato stabilisce, per ciascun additivo, composizione, specifiche, metodi analitici e tenori massimi raccomandati per diverse specie/categorie animali, espressi in mg di additivo per kg di mangime completo con umidità al 12%. Per ciascuna sostanza è prevista l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela.
Obblighi di etichettatura e uso
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato; se il livello d’uso in premiscela supera tale livello, l’etichetta della premiscela deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, additivi e premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie, poiché le sostanze sono considerate irritanti e sensibilizzanti.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte degli additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme previgenti; dei mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2027; e, per animali non da produzione alimentare, di quelli prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2028.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 16 agosto 2036.
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