Cassazione Penale, Sentenza n. 29685/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza di revisione ex art. 630 lett. a) c.p.p. sostenendo che non mirava al semplice ottenimento di un trattamento sanzionatorio meno gravoso, ma al riconoscimento della circostanza attenuante del concorso anomalo (art. 116 c.p.) e alla rimozione di un presunto contrasto di giudicati tra la sua sentenza irrevocabile e quella del coreo SANNA, che aveva ottenuto il riconoscimento dell'attenuante. Sosteneva quindi che la revisione dovesse perseguire la verità sostanziale e la correzione di un errore giudiziario anche ai fini di diversa qualificazione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio per cui la revisione è ammessa solo se, in presenza dei presupposti di cui all'art. 630 c.p.p., può conseguire il proscioglimento ai sensi dell'art. 631 c.p.p.; non è quindi strumento per ottenere un trattamento sanzionatorio meno afflittivo o una condanna per reato meno grave. In via subordinata la Corte ha rilevato l'insussistenza del presunto contrasto di giudicati: la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la valutazione del dolo eventuale della BRACCIALE. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Individua i presupposti per l'istanza di revisione (es. nuovi elementi probatori). Usata come base per valutare l'ammissibilità dell'istanza presentata dalla ricorrente.
art. 631 cod. proc. pen.
Stabilisce che la revisione è ammessa quando essa può condurre al proscioglimento. La Corte ha interpretato questa norma nel senso che la revisione non può essere utilizzata per ottenere una riduzione della gravità della condanna o una misura sanzionatoria meno afflittiva.
art. 116 cod. pen.
Norma che disciplina il concorso anomalo di persone nel reato e può integrare una circostanza attenuante. Nel caso la ricorrente chiedeva il riconoscimento di tale attenuante, ma la Corte ha ritenuto che la revisione non potesse essere ammessa per tale scopo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna al pagamento delle spese processuali e delle somme nella Cassa delle ammende nei casi di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili. Applicata per sanzionare la ricorrente.
Corte costituzionale, sent. n. 28 del 1969
Richiamata per il valore costituzionale della tutela dell'innocente e per il principio secondo cui la revisione serve a correggere errori giudiziari gravi, ma entro i limiti previsti dal legislatore (bilanciamento con l'intangibilità del giudicato).
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. un., Pisano e altre pronunce richiamate)
Ribadisce la funzione della revisione come strumento volto al favor innocentiae e la necessità che la revisione possa effettivamente condurre al proscioglimento; coerente con il principio che l'istituto non autorizza la mera modifica della qualificazione giuridica in senso meno afflittivo.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. è ammessa solo se gli elementi nuovi possono portare al proscioglimento ai sensi dell'art. 631 c.p.p.; non è ammessa per ottenere una condanna meno grave o una diminuzione della pena.
- Se la domanda di revisione mira soltanto al riconoscimento di un'attenuante o a una diversa qualificazione del fatto che comporterebbe un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, tale domanda è inammissibile.
- Per far valere un contrasto di giudicati è necessario dimostrare una reale inconciliabilità tra decisioni irrevocabili; la sola differenza di valutazione sull'elemento psicologico del reato non è sufficiente senza nuovi elementi concreti che rendano probabile l'errore giudiziario.
- Le istanze di revisione manifestamente infondate o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La funzione pubblica della revisione è il contrasto all'errore giudiziario (favor innocentiae), ma il legislatore può legittimamente porre limiti all'ammissibilità per tutelare la certezza del giudicato.
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