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Sentenza

Sentenza n. 565/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 873/2024 del Tribunale di Modena emessa in data 27/11/2024.

Giustizia amministrativa202501756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 873/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 873/2024, divenuta definitiva, sostenendo l'inadempimento del Ministero alle statuizioni contenute nella pronuncia. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, pur intimato, non si è costituito. È stata inoltre richiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l'inottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e la perdurante mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato fin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, da attivarsi su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, ritenuti dal Collegio misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell'articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della sentenza e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento; la penalità di mora può essere negata quando la pronuncia da eseguire prevede già una misura compensativa ritenuta equa.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    Gli interessi o la rivalutazione già riconosciuti nella sentenza del giudice ordinario sono stati ritenuti misura equa anche ai fini della valutazione della penalità di mora nell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando una sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione e quest'ultima non abbia adempiuto alle statuizioni entro il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In presenza di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora può essere negata quando la sentenza da eseguire abbia già previsto interessi o rivalutazione e tale previsione sia ritenuta una misura equa e sufficiente anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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