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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25431/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato di vecchiaia anticipata chiedeva il ricalcolo della quota di pensione maturata anteriormente al 31 dicembre 2003, sostenendo l'illegittimità del regolamento previdenziale della Cassa approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004, in particolare dell'art. 10, comma 8, nella parte in cui aveva individuato i redditi rilevanti per la base pensionabile con decorrenza dal 2004 anziché dalla data di pensionamento. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo applicabili i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di enti previdenziali privatizzati e di attenuazione del principio del pro rata dopo la riforma del 2006. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: omessa pronuncia sulla specifica illegittimità della disciplina regolamentare; illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, se interpretato come equiparazione di qualsiasi regolamento alla legge; in subordine, violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 come modificato dalla l. n. 296/2006 per effetto dell'art. 10, comma 8, del nuovo regolamento; in ulteriore subordine, illegittimità delle norme regolamentari per contrasto con la formulazione originaria dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, che il ricorrente riteneva ancora applicabile ai redditi relativi a periodi anteriori al regolamento del 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi, ritenendoli tutti infondati. Ha affermato che la liquidazione della pensione era avvenuta nel rispetto delle norme vigenti al momento della liquidazione e del regolamento della Cassa, ritenuto legittimo. Ha richiamato la giurisprudenza già consolidata secondo cui, per le prestazioni pensionistiche degli enti previdenziali privatizzati, dal 1° gennaio 2007 la disciplina dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come modificato dalla l. n. 296/2006, impone solo di considerare il principio del pro rata in modo non assoluto, tenendo conto di gradualità ed equità intergenerazionale, e salva gli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della riforma. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la nuova disciplina aveva soltanto ampliato il periodo di riferimento delle annualità utili per la media reddituale, senza alterare i coefficienti già previsti, con conseguente rispetto del principio del pro rata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 8, Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti

    La disposizione regolamentare è stata ritenuta legittima perché ha introdotto gradualmente il passaggio dal sistema reddituale a quello contributivo, con diversi periodi di riferimento in funzione della decorrenza della pensione, senza violare il principio del pro rata.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995

    La Corte ha ribadito che la norma impone agli enti previdenziali di adottare misure per l'equilibrio finanziario e di considerare il pro rata, ma non ne prescrive l'applicazione in senso assoluto, specie dopo la riforma del 2006.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006

    La disposizione ha attenuato il rigore del principio del pro rata e consente la legittimità dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali, purché finalizzati alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario e nel rispetto di gradualità ed equità tra generazioni.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013

    È stata considerata norma di contenuto chiarificatore, che conferma la legittimità ed efficacia degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima della riforma del 2006, se finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre la illegittimità costituzionale della disciplina, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della questione di legittimità costituzionale, senza essere ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente a fondamento della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • artt. 76 e 77 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale dell'intervento normativo, senza accoglimento.

  • D.lgs. n. 509 del 1994

    È richiamato per qualificare gli enti previdenziali privatizzati ai cui trattamenti pensionistici si applica il principio affermato dalle Sezioni Unite.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli enti previdenziali privatizzati, la disciplina introdotta dalla riforma del 2006 consente la modifica dei criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche in funzione dell'equilibrio di bilancio, purché siano salvaguardate, in modo non assoluto ma ragionevole, le anzianità già maturate.
  • Il principio del pro rata non impone l'immutabilità del sistema di calcolo della pensione per il futuro, ma richiede che le modifiche siano applicate con gradualità ed equità intergenerazionale, senza sacrificare irragionevolmente le posizioni già consolidate.
  • Sono legittimi i regolamenti degli enti previdenziali privatizzati approvati dai Ministeri vigilanti prima della riforma del 2006, se finalizzati alla sostenibilità finanziaria di lungo periodo e se coerenti con la normativa vigente al momento della liquidazione del trattamento.
  • La censura di omessa pronuncia o di illegittimità costituzionale non può essere accolta quando la questione prospettata è già assorbita dalla corretta applicazione della disciplina normativa e della giurisprudenza di legittimità consolidata.
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Come è indicizzato

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IstitutiGiudicatoOnere della prova

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