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Sentenza

Sentenza n. 571/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento del Sindaco del Comune di Cerda prot. n. 4627 del 26 marzo 2025, recante l’annullamento d’ufficio della licenza di esercizio ex art. 86 del TULPS n. 09/17 rilasciata all’associazione ricorrente in data 21 aprile 2017; - delle determinazioni del Settore I del Comune di Cerda n. del 104,105,106 del 15 aprile 2025, recanti la cancellazione dall’Albo Comunale istituito ai sensi dell’art. 27 l.r. 22/86, della struttura di accoglienza per anziani denominata “Villa Francesca” con sede in Cerda via Roma n. 101/b. mini comunità alloggio Casa Ernesto, piano I, mini comunità alloggio Casa Graziella, piano II, mini comunità alloggio Casa Nino, piano III; - della deliberazione di G.M. n. 31 del 3 aprile 2025 e della deliberazione di G.M. n. 38 del 14 aprile 2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stata disposta la revoca della Deliberazione di G.M. n. 53 del 06/07/2020 per l’iscrizione all’Albo Comunale, istituito ai sensi dell’art. 27 della l.r. n. 22/86, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05 settembre 2005, della struttura di accoglienza per anziani denominata “Villa Francesca” ubicata in Cerda (PA) nella Via Roma n. 101/b, gestita dall’Associazione “ARPADA 2009 -onlus” con sede legale a Cerda (PA) nella via Vivirito n. 37, composta dalle seguenti n. 3 (tre) mini comunità alloggio per anziani;

Giustizia amministrativa202500682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio della licenza di esercizio ex art. 86 TULPS, revoca dell’iscrizione della struttura all’Albo comunale e cancellazione della struttura dall’Albo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione gestiva una struttura per anziani formalmente articolata in tre mini comunità alloggio. Ha impugnato l’annullamento d’ufficio della licenza ex art. 86 TULPS, la revoca della deliberazione di iscrizione all’Albo comunale ex art. 27 l.r. 22/1986 e gli atti di cancellazione dall’Albo. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per esercizio dell’autotutela oltre il termine di dodici mesi e per mancata autonoma valutazione dell’interesse pubblico; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni procedimentali; difetto di istruttoria, per mancata individuazione degli specifici profili di irregolarità urbanistica e dei requisiti strutturali mancanti; travisamento dei fatti, per avere l’amministrazione considerato le tre mini comunità come strutture autonome e applicato gli standard strutturali e organizzativi del D.P. 29 giugno 1988 anziché quelli ritenuti applicabili dalla ricorrente. Il Comune ha documentato numerose richieste di integrazione relative all’istanza di condono edilizio dell’immobile, presentata nel 1985, e la mancanza, al momento degli atti impugnati, del titolo edilizio in sanatoria. La concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata soltanto il 10 novembre 2025, dopo l’instaurazione del giudizio. È inoltre emerso che la licenza del 2017 era stata ottenuta sulla base di una relazione tecnica attestante, non veridicamente, la regolarità urbanistica e l’autorizzazione sismica.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il TAR ha ritenuto adeguatamente istruita la situazione edilizia dell’immobile, poiché le numerose richieste comunali di integrazione documentale dimostravano che, al momento dell’esercizio del potere, l’immobile era privo di titolo edilizio in sanatoria e quindi abusivo. La sanatoria conseguita nel novembre 2025 è stata considerata sopravvenuta e irrilevante ai fini della legittimità degli atti, secondo il principio tempus regit actum. Quanto all’annullamento della licenza ex art. 86 TULPS, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, relativo ai provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti: in presenza della dichiarazione non veritiera sulla regolarità urbanistica e sull’autorizzazione sismica, l’autotutela può essere esercitata anche oltre il termine ordinario e senza una distinta valutazione dell’interesse pubblico, non essendo necessaria una previa pronuncia penale sul mendacio. La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio è stata respinta ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, perché il provvedimento aveva natura vincolata e il Comune aveva dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. È stata respinta anche la censura sugli standard applicabili: la situazione giuridica risultante dagli atti, ossia la suddivisione dell’immobile in tre comunità alloggio formalmente distinte, prevaleva sulla situazione fattuale di compenetrazione tra le strutture, sicché risultava corretto applicare gli standard del D.P. 29 giugno 1988. La violazione dell’art. 10-bis è stata ritenuta non fondata perché le osservazioni della ricorrente si limitavano a proporre una diversa interpretazione della normativa e a contestare fatti risultanti da atti pubblici, senza imporre all’amministrazione una specifica ulteriore confutazione. Anche la revoca dell’iscrizione all’Albo è stata ritenuta atto vincolato, conseguente all’invalidità della licenza presupposta ottenuta mediante dichiarazioni non veritiere; pertanto, la violazione procedimentale non avrebbe comunque potuto condurre all’annullamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000 oltre accessori in favore del Comune; spese compensate nei confronti della Regione e dell’ASP.

Norme richiamate

  • art. 86 TULPS

    La licenza di esercizio era stata rilasciata sulla base della documentazione prodotta dal privato, comprendente una relazione tecnica attestante la regolarità urbanistica e l’autorizzazione sismica, risultate non veritiere.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio non comporta l’annullamento quando, trattandosi di provvedimento vincolato, l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non è necessario che l’amministrazione confuti puntualmente osservazioni che si limitino a proporre una diversa interpretazione della normativa e a contestare risultanze di atti pubblici già valutati; nel caso concreto, la violazione non è stata ritenuta sussistente.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La disposizione è stata applicata sia all’omessa comunicazione di avvio della procedura di annullamento della licenza sia alla dedotta violazione procedimentale relativa alla revoca dell’iscrizione all’Albo.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti […] possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1 […]

    La falsa rappresentazione dei fatti consente l’annullamento d’ufficio anche oltre il termine ordinario vigente ratione temporis e senza limitazioni temporali; non è necessaria una pronuncia penale che accerti il mendacio.

  • art. 27 l.r. 22/1986

    La disposizione costituisce la base normativa dell’Albo comunale al quale era stata iscritta la struttura di accoglienza.

  • D.P. 29 giugno 1988

    Gli standard strutturali e organizzativi sono stati ritenuti applicabili in ragione della situazione giuridica risultante dagli atti, che rappresentava l’immobile come suddiviso in tre comunità alloggio formalmente distinte.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti può essere annullato d’ufficio anche oltre il termine ordinario previsto per l’autotutela; a tal fine non è necessaria una previa pronuncia del giudice penale sull’illiceità della condotta rappresentativa.
  • La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 ricorre quando la documentazione posta a fondamento del provvedimento attesti requisiti o presupposti incompatibili con la situazione reale conosciuta o conoscibile dall’amministrazione, come la regolarità urbanistica in assenza del titolo edilizio richiesto.
  • La sopravvenuta regolarizzazione edilizia dell’immobile non incide sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente, che deve essere valutata in base al principio tempus regit actum.
  • La violazione delle garanzie procedimentali non conduce all’annullamento quando il provvedimento è vincolato e l’amministrazione dimostra che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Quando un provvedimento ampliativo è fondato su un atto presupposto invalido perché ottenuto mediante dichiarazioni non veritiere, l’invalidità dell’atto presupposto può riverberarsi sull’atto conseguente con efficacia viziante, rendendo doverosa la rimozione di quest’ultimo ove ne ricorrano i presupposti.
  • Nella qualificazione giuridica di una struttura assistenziale, la situazione giuridica formalizzata nei titoli e negli atti amministrativi può prevalere sulla diversa situazione materiale di fatto ai fini dell’individuazione degli standard strutturali e organizzativi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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