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Ordinanza

Ordinanza n. 3520/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza al decreto della Corte D'Appello di Napoli, depositato in data 2.03.2021, a definizione del procedimento iscritto al nr. di R.G.V.G. 423/2021, munito di formula esecutiva in data 5.11.2021, notificato a mani al Ministero della Giustizia presso il domicilio eletto ope legis l'11.03.2021 e presso la sede reale in data 23.11.2021;

Giustizia amministrativa202400644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli recante liquidazione di somme ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli, depositato il 2 marzo 2021, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero della Giustizia. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e quelli in corso sono sospesi.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta. La sospensione è stata disposta senza pronunciarsi, allo stato, sui profili processuali, sul merito della domanda di ottemperanza e sulle spese. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l’altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti rientranti nella disposizione, per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della norma.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per disporre la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio sospeso mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza relativo a somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021 è soggetto a sospensione automatica per i due anni previsti dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della medesima legge, una volta decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
  • La sospensione automatica opera anche nei giudizi di ottemperanza già pendenti e deve essere disposta dal giudice senza che ciò comporti, in questa fase, una decisione sui profili di rito, sul merito o sulle spese.
  • Il giudizio di ottemperanza sospeso può proseguire soltanto a seguito della presentazione di un’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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