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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03655/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per due episodi di furto aggravato, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata e alla recidiva. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, sostenendo implicitamente che la presenza di un sistema di videosorveglianza dovesse escluderla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la sola videosorveglianza bastasse a far venir meno l'aggravante. La Corte ha ribadito che l'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di telecamere, occorrendo invece una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    L'aggravante del furto su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede non è esclusa dalla semplice presenza di un sistema di videosorveglianza; occorre una vigilanza concretamente idonea a impedire la sottrazione del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura aspecifica, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'aggravante del furto commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, la presenza di un sistema di videosorveglianza non basta di per sé a escluderla, se il controllo non è immediato e concretamente impeditivo della sottrazione.
  • Per escludere tale aggravante è necessaria una sorveglianza specificamente efficace nell'interrompere o impedire l'azione criminosa, non una mera possibilità di successiva individuazione dell'autore.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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