Cassazione Penale, Sentenza n. 19304/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di differimento dell'esecuzione della pena e/o detenzione domiciliare per grave infermità fisica (art. 146 e 147 c.p. e artt. dell'ordinamento penitenziario), fondato sul presunto aggravamento delle condizioni di salute del detenuto (incapacità di deambulare, rischio di recidiva tumorale, insufficiente assistenza carceraria) e su violazione del principio di umanità; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione nell'ordinanza di rigetto
La decisione
Rigetto del ricorso: la Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di differimento/detenzione domiciliare. Motivazione: la documentazione sanitaria aggiornata (ultima relazione al 30/09/2025) attesta che le patologie sono diagnosticate, monitorate e curate in regime detentivo; la patologia oncologica (orofaringe, stadio III) era stata trattata senza segni di ripresa; il quadro clinico complessivo è stabile, non presenta pericolo imminente di vita e risulta compatibile con il regime carcerario; il detenuto è in grado di alimentarsi e deambulare in modo autonomo e viene costantemente monitorato presso strutture ospedaliere esterne di Milano. Il Tribunale ha ritenuto superfluo ulteriore accertamento peritale, ha valorizzato l'adeguata assistenza sanitaria fornita, e ha dato prevalenza, nel bilanciamento tra diritto alla salute e pericolosità sociale, a quest'ultima (reati gravi, appartenenza a criminalità organizzata e assenza di presa di distanza). Conseguenze procedurali: confermato il rigetto; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ordine di oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
art. 146 cod. pen.
Previsione del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; richiamata come fondamento normativo per le istanze di sospensione dell'esecuzione per motivi di salute
art. 147 cod. pen.
Previsione del differimento facoltativo/della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute: l'infermità non deve necessariamente essere assolutamente incompatibile con il regime detentivo, ma può giustificare il differimento se comporta serio pericolo di vita, impossibilità di assicurare adeguate cure in carcere, o sofferenze aggiuntive ed eccessive
art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Richiamato nell'ambito delle norme sull'esecuzione penale e sulle modalità di trattamento; pertinenza alle misure alternative e all'organizzazione delle cure penitenziarie
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza richiamato come valore di riferimento per l'applicazione delle misure in favore dei detenuti con patologie
art. 27 Cost.
Principio secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione; criterio orientativo per valutare la compatibilità del trattamento detentivo con la dignità del condannato
art. 32 Cost.
Tutela della salute come diritto fondamentale, richiamata nella valutazione dell'esecuzione penale rispetto alla necessità di cure adeguate
Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019 (Nobile)
Giurisprudenza che precisa che non serve un'incompatibilità assoluta ma condizioni tali da comportare serio pericolo di vita o impossibilità di cure adeguate in carcere o sofferenze eccessive per accogliere il differimento
Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019 (Dimarco Francesco)
Principio che impone al giudice, in presenza di documentazione clinica indicante incompatibilità col regime detentivo, di avvalersi di accertamenti medici concreti e, se necessario, della nomina di un perito
Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011 (Vardaro)
Sottolinea che la valutazione riguarda non solo l'astratta idoneità dei presidi sanitari ma la concreta adeguatezza del trattamento terapeutico che può essere assicurato in carcere
Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018 (Cinà Gaetano Vincenzo)
Conferma l'esigenza di valutare la concreta possibilità di assicurare cure adeguate al detenuto in ambito penitenziario
Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015 (Chilà)
Quando il tribunale ritenga che le cure possono essere praticate utilmente in ambiente carcerario, deve indicare con precisione la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata nel provvedimento di rigetto
Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023 (G.)
Ribadito il quadro valutativo: compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo, finalità rieducative, umanizzazione del trattamento, durata, età e pericolosità sociale nel bilanciamento
Massime di principio
- Il giudice valuta caso per caso: non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione, ma la malattia deve comportare serio pericolo di vita, incapacità di ottenere cure adeguate in carcere, o sofferenze aggiuntive ed eccessive per giustificare il differimento.
- Se la documentazione clinica suggerisce incompatibilità tra stato di salute e regime detentivo, il giudice deve disporre accertamenti medici concreti e, se opportuno, nominare un perito; non è sufficiente una valutazione generica.
- La valutazione prende in considerazione sia l'adeguatezza concreta delle terapie che possono essere assicurate in carcere (o in centri clinici penitenziari/ospedalieri penitenziari), sia la pericolosità sociale del condannato: in presenza di elevata pericolosità, la tutela della salute può comunque essere sacrificata se le cure sono assicurate e la malattia non è particolarmente grave o instabile.
- Nel rigettare istanze per motivi sanitari il tribunale dovrebbe indicare la struttura penitenziaria ritenuta idonea per l'espiazione della pena, quando il motivo del rigetto si fonda sulla possibilità di cure adeguate in carcere.
- Per ottenere il differimento/domiciliare per salute è utile produrre documentazione clinica recente, dettagliata e le eventuali valutazioni di specialisti esterni che attestino l'impossibilità di garantire cure equivalenti in regime detentivo; in loro assenza è più probabile il rigetto.
- Quando lo stato clinico presenta miglioramenti, stabilità o è compatibile con l'alimentazione e la deambulazione autonome, e il detenuto è monitorato e trattato in strutture adeguate, le probabilità di accoglimento della domanda sono basse, soprattutto se sussiste elevata pericolosità sociale.
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