Cassazione Penale, Ordinanza n. 00500/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado con rito abbreviato e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per detenzione e/o cessione di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, violazione dell'art. 533 c.p.p. e ha chiesto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per affermare la commissione del fatto. La Corte ha però rilevato che tale doglianza non risultava tra i motivi di appello, nei quali erano stati dedotti solo il mancato riconoscimento della lieve entità, il riconoscimento della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena; pertanto il motivo era nuovo e tardivo in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo sulla mancanza di prova e sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. era stato proposto per la prima volta in cassazione, senza essere stato devoluto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e richiamando la sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello
art. 533 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per censurare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
art. 129 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del proscioglimento immediato in mancanza di elementi sufficienti
art. 616 c.p.p.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
art. 616 cod. proc. pen.
base normativa della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure che non siano state dedotte nei motivi di appello, quando si tratti di motivi non rilevabili d'ufficio; la loro proposizione determina l'inammissibilità del ricorso per novità della doglianza.
- Il motivo di ricorso che sollecita il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve risultare devoluto nei gradi di merito, non potendo essere usato in cassazione per prospettare una nuova linea difensiva basata sulla pretesa insussistenza degli elementi del fatto.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La verifica di ammissibilità del ricorso per cassazione richiede il confronto tra i motivi dedotti in appello e quelli articolati in sede di legittimità, essendo preclusa la censura che non sia stata previamente devoluta al giudice di merito.
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