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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25093/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del 22/09/2022 con cui era stata respinta la richiesta di revoca del divieto di dimora in Roma (ordinanza del 09/08/2022). Il provvedimento cautelare era stato adottato poiché il ricorrente era gravemente indiziato del delitto di tentato furto in abitazione aggravato. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) censura della motivazione sui "gravi indizi di colpevolezza", sostenendo che il suo stato di indigenza potrebbe integrare la scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.); (2) censura della mancata considerazione di misure più blande e dell'omessa adozione delle cautele di identificazione previste dagli artt. 213 e ss. c.p.p., alla luce dell'ora tarda e della scarsa visibilità, e quindi mancanza e illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che la doglianza sul presupposto della gravosità indiziaria fosse preclusa dalla sopravvenuta sentenza di condanna (pur non irrevocabile) per gli stessi fatti: la presenza di una condanna per i medesimi fatti impedisce la rivalutazione degli indizi in sede di riesame, salvo che non siano indicati nuovi elementi di fatto idonei a modificarne la lettura, elementi che nel caso di specie non sono stati forniti. La dedotta scriminante dello stato di necessità è stata ritenuta generica e non dimostrata concretamente. Per questi motivi il ricorso è inammissibile ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello in materia di misure cautelari personali; qui ha costituito la base procedurale per l'impugnazione dell'ordinanza di riesame.

  • art. 54 cod. pen.

    Prevede la scriminante dello stato di necessità; il ricorrente l'ha invocata in modo generico, ma il giudice richiede una concreta e specifica dimostrazione della situazione che giustifichi la scriminante.

  • artt. 213 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sulle garanzie e modalità di riconoscimento (ricognizione) come possibili cautele meno gravose; il giudice ha ritenuto che l'eccezione attiene alla valutazione della prova e non sia idonea a modificare la valutazione dei gravi indizi in presenza di una condanna per gli stessi fatti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il Tribunale ha liquidato euro 3.000,00 in favore della Cassa.

  • Cass. Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014 (Paolone, Rv. 258209)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la sopravvenienza di una sentenza di condanna per i medesimi fatti preclude la rivalutazione della gravità indiziaria in sede di riesame, salvo nuovi elementi di fatto.

  • Cass. Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 (Gagliardi, Rv. 272398)

    Principio di conferma: la condanna sopravvenuta fa venire meno l'interesse alla procedura di riesame sul profilo dei gravi indizi per l'originaria adozione della misura, salvo prova nuova e determinante.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti limita la possibilità di riesaminare i gravi indizi in sede di appello incidentale sulla misura cautelare: senza nuovi elementi probatori, la valutazione degli indizi non viene riformata.
  • La deduzione di una scriminante (es. stato di necessità) deve essere formulata e documentata in modo concreto e specifico; affermazioni generiche sull'indigenza non sono idonee a superare la gravità indiziaria.
  • Obiezioni circa modalità di acquisizione della prova o richieste di cautele probatorie meno afflittive (ricognizione, altre misure) attengono al merito probatorio e, se non sorrette da elementi nuovi, difficilmente incidono sulla conferma di una misura cautelare quando sia intervenuta una condanna.
  • Per avere chance di successo in un ricorso contro misure cautelari dopo una condanna, occorre proporre elementi di fatto nuovi e specifici che possano cambiare la lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura.
  • Le contestazioni meramente logico-formali della motivazione sono insufficienti se non accompagnate da prove o fatti nuovi idonei a incidere sull'apprezzamento complessivo del quadro indiziario.

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