Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34238/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva riferito di essere un cittadino bengalese, già titolare in passato di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Prima della scadenza del titolo aveva inviato una richiesta di rinnovo per motivi di lavoro autonomo; tale istanza era stata dichiarata irricevibile dalla Questura. Successivamente egli sosteneva di avere comunque diritto a presentare domanda per protezione speciale e di aver inoltrato, tramite il difensore, una richiesta di appuntamento per formalizzare tale domanda. Sulla base di questi fatti impugnava davanti al Giudice di pace il decreto prefettizio di espulsione e l’atto questorile conseguente, chiedendone la sospensione e l’annullamento. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava nullità dell’ordinanza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse indicato le norme poste a fondamento della decisione; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che non fosse stato considerato il suo pregresso permesso umanitario e la conseguente possibilità di chiedere protezione speciale, con inefficacia del decreto di espulsione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Giudice di pace non fosse apparente, perché esplicitava il percorso logico-giuridico seguito: l’originaria richiesta di rinnovo del permesso per motivi di lavoro non aveva avuto esito favorevole per la falsità della documentazione sul rapporto di lavoro e, quindi, mancava un valido titolo di soggiorno. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il fatto dedotto non era decisivo, poiché lo stesso ricorrente ammetteva di non avere mai formalizzato nei modi di legge una domanda di protezione speciale, essendosi limitato a chiedere un appuntamento per presentarla; pertanto non vi era alcun elemento che imponesse alla Prefettura di soprassedere all’espulsione in assenza di un titolo di soggiorno valido o di una domanda di rinnovo effettivamente proposta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è esclusa perché la decisione impugnata conteneva un percorso argomentativo comprensibile e non meramente grafico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro evocato per censurare la nullità della decisione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto effettivamente decisivo e non già una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta perché non risultava trascurato un fatto decisivo idoneo a mutare l’esito della controversia.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento camerale accelerato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente in forma grafica, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non basta la mera sintesi o concisione della motivazione se il percorso argomentativo è percepibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito: le doglianze che mirano a contestare la ricostruzione fattuale o la ponderazione degli elementi di causa sono inammissibili.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto indicato è effettivamente decisivo e controverso; non ricorre quando, dalle stesse allegazioni del ricorrente, emerge che il fatto non era idoneo a mutare la decisione.
  • In materia di espulsione dello straniero, l’assenza di un valido titolo di soggiorno legittimante la permanenza sul territorio può giustificare il provvedimento espulsivo; una mera preannunciata iniziativa amministrativa o una richiesta di appuntamento non equivale alla formalizzazione della domanda prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.