Cassazione Penale, Sentenza n. 25648/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce violazione di legge in quanto il giudice dell'esecuzione ha nuovamente riconosciuto il vincolo della continuazione per le sentenze già riconosciute con ordinanza del Tribunale di Bergamo (ne bis in idem) e, in conseguenza, ha operato una reformatio in peius del precedente provvedimento esecutivo che aveva già determinato la pena in misura meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il doppio vizio denunciato: (i) violazione del principio del ne bis in idem per aver pronunciato una seconda volta sul medesimo riconoscimento della continuazione già effettuato; (ii) reformatio in peius del precedente trattamento sanzionatorio determinato in sede esecutiva. Il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. l). In linea con la richiesta del Procuratore generale, la rideterminazione della pena è stata riportata alla misura precedente di cinque anni, nove mesi e 1.350 euro di multa.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione al precedente provvedimento di cumulo e alla determinazione della pena in sede esecutiva
consente alla Corte di annullare senza rinvio quando le questioni di diritto poste consentono una decisione finale; applicata per pronunciare l'annullamento senza rinvio
richiamato a titolo di contesto sul principio generale che il ne bis in idem ha portata generale nell'ordinamento, collegato alla disciplina dei conflitti di competenza
citato come parte della disciplina che vieta il secondo giudizio e attesta la portata del principio ne bis in idem
citato nel medesimo contesto delle norme che regolano l'emissione di più sentenze per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem si applica anche alle ordinanze del giudice dell'esecuzione: non si può pronunciarsi due volte sullo stesso riconoscimento della continuazione quando esso sia già stato validamente accertato.
- Il giudice dell'esecuzione non può aggravare il trattamento sanzionatorio già determinato in un precedente provvedimento esecutivo (divieto di reformatio in peius in sede di riesame esecutivo).
- Se l'istanza originaria di unificazione/continuazione riguarda solo alcune sentenze e altre sono già state oggetto di riconoscimento, il giudice deve limitarsi a valutare le richieste residue e non riesaminare ciò che è già stato deciso.
- Quando sussistono vizi di ne bis in idem e reformatio in peius, la Cassazione può annullare il provvedimento impugnato senza rinvio e ripristinare o rideterminare la pena conforme al precedente provvedimento esecutivo.
- In fase di presentazione dell'istanza esecutiva è fondamentale documentare chiaramente quali sentenze sono già state aggregate in continuazione per evitare conflitti e duplicazioni di provvedimenti.
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