Cassazione Civile, Ordinanza n. 35143/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
I lavoratori erano stati impiegati presso il servizio di igiene urbana del Comune nell'ambito di un precedente appalto e, dopo il subentro di una nuova impresa nella gestione del cantiere, sostenevano di avere diritto al "passaggio di cantiere" ex art. 6 CCNL FISE-Assoambiente, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del consorzio subentrante. In via subordinata chiedevano la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla società uscente. La Corte d'appello aveva escluso il loro diritto all'assunzione da parte del consorzio, ritenendoli inseriti non tra i lavoratori trasferiti ope conventionis per passaggio di cantiere, ma tra ulteriori unità lavorative assumibili discrezionalmente dall'impresa subentrante a proprie spese; inoltre, per due lavoratrici aveva valorizzato il fatto che fossero addette ad attività amministrative non esclusivamente riferibili al cantiere. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: omessa pronuncia sulla domanda di assunzione; nullità della motivazione per mancanza o apparenza; violazione dell'art. 6 CCNL FISE-Assoambiente per mancato accertamento del requisito della previa adibizione ordinaria o prevalente al cantiere per almeno 240 giorni; violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto incontestato il fatto dell'adibizione amministrativa delle due lavoratrici; violazione dei criteri di interpretazione contrattuale; e, infine, censura sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque pronunciato sulla domanda e che la motivazione non fosse mancante o meramente apparente. Ha però accolto per quanto di ragione il quarto e il quinto motivo, rilevando che il giudice di merito non aveva accertato un elemento costitutivo decisivo del diritto al passaggio di cantiere, ossia l'effettiva adibizione ordinaria o prevalente al cantiere per almeno 240 giorni antecedenti l'inizio della nuova gestione, e che non poteva reputarsi incontestato il fatto relativo alle mansioni amministrative delle due lavoratrici, avendo esse allegato il contrario nei precedenti gradi di giudizio. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque preso posizione sulla domanda, pur respingendola nel merito con una diversa qualificazione dei presupposti fattuali e contrattuali.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi; non ricorre nullità quando il ragionamento del giudice sia espressamente ricostruibile dagli atti e dalla sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve essere intelligibile e non meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistente la motivazione.
art. 111 Cost.
La motivazione apparente o inesistente integra vizio solo se la sentenza non rende percepibile la logica della decisione.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
La censura di motivazione contraddittoria o perplessa non è più veicolabile nei termini indicati dai ricorrenti, secondo la formulazione vigente del motivo di ricorso.
art. 6 CCNL FISE-Assoambiente
L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Il diritto al passaggio di cantiere richiede la prova dell'effettiva adibizione ordinaria o prevalente allo specifico appalto per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione; non bastano atti dell'appalto o elenchi formali se non è verificato in concreto tale requisito temporale e funzionale.
art. 18, co. 6, capitolato speciale di appalto
La previsione di ulteriori unità assumibili dall'impresa subentrante a propria cura e spese non equivale al passaggio di cantiere dei lavoratori dell'impresa uscente.
art. 115 c.p.c.
Il fatto non può dirsi incontestato quando la parte attrice abbia già esposto nei propri atti una diversa allegazione; la contestazione della controparte non sposta su di essa un ulteriore onere di contestazione della contestazione.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue l'esito della lite e, in appello, non può essere modificata in peius senza impugnazione incidentale sul punto.
artt. 324, 329, 333, 336, 342, 434 e 436 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla censura sulle spese e ai limiti del devolutum in appello; la Corte ha assorbito la doglianza per la cassazione con rinvio.
art. 2909 c.c.
Evocato nella censura sulle spese e sul giudicato interno; la questione è stata dichiarata assorbita.
art. 4 L. n. 223/1991
Norma richiamata per il licenziamento collettivo intimato dalla società uscente, ma la decisione di legittimità si è concentrata soprattutto sul diritto al passaggio di cantiere.
Massime di principio
- Nel giudizio sul diritto al passaggio di cantiere, la fonte del diritto del lavoratore è la clausola collettiva applicabile; atti dell'appalto, capitolati e documenti del committente possono essere utili sul piano fattuale ma non sostituiscono l'accertamento dei requisiti contrattuali individuali.
- Il diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante richiede la prova dell'adibizione ordinaria o prevalente al servizio interessato per il periodo temporalmente richiesto dalla clausola collettiva; se tale requisito non è verificato in concreto, la domanda va rigettata.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la domanda e l'abbia respinta qualificando diversamente i presupposti fattuali del diritto azionato.
- La contestazione del convenuto non impone all'attore di "contestare la contestazione" se l'attore ha già allegato nei propri atti la propria diversa versione dei fatti; in tal caso il giudice deve comunque accertare il fatto controverso.
- In materia di spese, in assenza di impugnazione incidentale sulla regolazione delle spese del primo grado, il giudice d'appello non può riformarle in senso peggiorativo per la parte vittoriosa, per il divieto di reformatio in peius.
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