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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 272 del 30/10/2023

Il presente decreto stabilisce, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe “B” SCMT/SSC o ERTMS “BL2” comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS “BL3 MR1” comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione BL3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC, al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System», di seguito denominato “sistema ERTMS”, e di garantire un efficace coordinamento con l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli ed il sistema ERTMS. Come indicato al punto e) del DM 272/2023 ed al punto 2.2 delle linee guida, l'indirizzo della società RFI al quale comunicare i numeri identificativi dei veicoli oggetto di richiesta di contribuzione da parte dei richiedenti è il seguente: ContributoERTMS@rfi.it A far data dal 20/10/2025, a seguito della completa operatività della piattaforma messa a punto da RFI che consente il tracciamento dei veicoli, e dell'inserimento di ulteriori semplificazioni e chiarimenti sulla procedura di presentazione della domanda, è disponibile la versione aggiornata delle linee guida e dei fac-simile dell'allegato e della domanda, che sostituisce la precedente del 23/09/2024. A seguito della pubblicazione del primo aggiornamento delle linee guida del 23/09/2024 e le successive richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Società e Associazioni di categoria, è stato predisposto un documento riepilogativo contenente i chiarimenti a tutti i quesiti pervenuti. Si comunica che le istanze di contribuzione relative all'anno 2025 potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 17 gennaio 2026 fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2026.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la concessione di contributi a favore di imprese ferroviarie e proprietari di veicoli ferroviari per l’adeguamento del sottosistema di bordo al sistema ERTMS versione BL3 R2. Definisce beneficiari, interventi ammissibili, costi eleggibili, limiti di contributo, criteri di priorità, modalità di domanda, controlli e obblighi di restituzione. La misura attua il quadro introdotto dal d.l. n. 121/2021, come modificato dalla legge n. 234/2021, ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2023) 3557 final.

Criteri e modalità per i contributi agli interventi di adeguamento ERTMS di bordo dei veicoli ferroviari

Contributi per l’adeguamento ERTMS di bordo dei veicoli ferroviari

Il decreto ministeriale disciplina criteri, modalità e condizioni per la concessione di contributi destinati all’adeguamento del sottosistema di bordo dei veicoli ferroviari al sistema ERTMS versione BL3 R2. La misura è adottata in attuazione dell’art. 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2023) 3557 final del 26 maggio 2023.

Quadro normativo e finalità

Il decreto richiama il quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 2016/919 della Commissione, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi di controllo-comando e segnalamento;
  • il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, di attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;
  • il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, di attuazione della direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea;
  • l’art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di CUP;
  • il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per i profili procedurali richiamati dall’art. 7.

La finalità dichiarata è accelerare il Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e coordinare l’adeguamento di bordo dei veicoli con l’attrezzaggio della rete.

Definizioni e soggetti interessati

Ai fini del decreto:

  • il "Ministero" è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
  • i "beneficiari" sono le imprese ferroviarie o i proprietari, anche concedenti in leasing, dei veicoli iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell’Unione europea alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 121/2021 e circolanti sul territorio italiano;
  • la "Decisione" è la decisione C(2023) 3557 final della Commissione europea del 26 maggio 2023.

Oggetto dei contributi

Sono agevolabili gli interventi di adeguamento del sottosistema di segnalamento di bordo:

  • di classe "B" SCMT/SSC;
  • oppure ERTMS "BL2" comprensivo di STM SCMT/SSC;
  • oppure ERTMS "BL3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC;

purché realizzati tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2026 e finalizzati all’adeguamento al sistema ERTMS versione BL3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC. Gli interventi devono rispettare le specifiche tecniche di interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell’allegato A del regolamento (UE) 2016/919, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776, nonché le norme tecniche richiamate al punto 12.2 dell’Allegato 1a del decreto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016.

Requisiti di accesso

Possono essere finanziati gli interventi che:

  • non risultino già integralmente finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni;
  • riguardino veicoli iscritti in un registro di immatricolazione di uno Stato membro UE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 121/2021;
  • riguardino veicoli circolanti sul territorio italiano.

Il decreto ammette il cumulo con fondi regionali, nazionali o dell’Unione europea per gli stessi costi ammissibili, ma solo fino al limite del 100% dei costi ammissibili, in conformità al punto 77 della Decisione.

Misura del contributo e condizioni di mantenimento

Ai beneficiari che presentano istanza è concesso un contributo:

  • fino al 70% dei costi eleggibili di cui all’art. 6;
  • entro il limite massimo di 60.000 euro per ciascun dispositivo di bordo presente sul veicolo oggetto di intervento.

Il contributo massimo è condizionato al raggiungimento, nei tre anni successivi alla data di adeguamento, delle percorrenze minime sulla rete ferroviaria interconnessa italiana:

  • 150.000 km per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri;
  • 90.000 km per i veicoli elettrici adibiti al trasporto merci;
  • 12.000 km per i veicoli diesel adibiti al trasporto merci.

Se le percorrenze effettive risultano inferiori, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Il decreto prevede inoltre che il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi eventualmente indebitamente percepiti.

Presentazione delle domande e documentazione richiesta

Per gli interventi effettuati nelle annualità precedenti, la domanda va trasmessa entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno dal 2024 al 2027. Per gli interventi eseguiti tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, la domanda va presentata entro il 31 dicembre 2023.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in lingua italiana o con traduzione asseverata, deve essere trasmessa via PEC all’indirizzo dg.tf@pec.mit.gov.it secondo le modalità stabilite dalle linee guida previste dall’art. 7. Deve essere corredata, per ciascun veicolo, di:

  • estremi del contratto di adeguamento;
  • documentazione del pagamento con distinta dei costi eleggibili;
  • impegno a produrre, entro 15 giorni dall’eventuale assegnazione, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l’importo del contributo spettante, a favore del Ministero e con durata di tre anni e sei mesi;
  • dichiarazione del legale rappresentante sul cumulo degli aiuti, sul chilometraggio previsto e sull’impegno alla restituzione se le condizioni non risultano rispettate;
  • impegno al rispetto della normativa sul CUP;
  • copia della comunicazione a RFI S.p.A. dei numeri identificativi dei veicoli oggetto della richiesta.

Per le domande è possibile allegare la dichiarazione della linea o delle linee su cui il veicolo effettua servizio, con puntuale riferimento al piano di adeguamento ERTMS della linea, oppure l’indicazione che la linea sia già attivata. In tal caso la domanda acquisisce priorità.

Criteri di priorità

I veicoli oggetto di contributo sono ordinati secondo criteri decrescenti di priorità:

  • domande con dichiarazione sulla linea di servizio già equipaggiata con ERTMS, in ordine di arrivo;
  • domande con dichiarazione su linee non ancora equipaggiate, secondo l’ordine temporale dei piani di attrezzaggio delle linee; a parità di data, vale la data di presentazione dell’istanza;
  • domande senza la dichiarazione di cui sopra, secondo l’ordine di arrivo.

Istruttoria, comunicazioni e pagamento

Entro il mese di aprile di ciascun anno dal 2024 al 2027, il Ministero comunica a ciascun beneficiario e a RFI S.p.A. l’ammissibilità al contributo e la sua quantificazione. Per gli interventi realizzati tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, tale comunicazione è effettuata entro marzo 2024.

Il CUP di ciascun intervento ammesso è richiesto secondo le modalità previste dalle linee guida e dalla convenzione con RFI S.p.A.; il Ministero trasmette l’elenco dei CUP al MEF – Ragioneria generale dello Stato e pubblica gli interventi ammessi secondo le modalità della delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020.

Il contributo è corrisposto nei limiti delle risorse stanziate per l’anno di riferimento. Se le domande eccedono le disponibilità, le istanze sovrannumerarie possono essere soddisfatte con le risorse dell’annualità successiva fino a esaurimento delle disponibilità complessive. Le eventuali risorse eccedenti confluiscono nella disponibilità dell’anno successivo.

Costi eleggibili ed esclusioni

Sono considerati costi eleggibili tutti i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo sostenuti nell’ambito degli interventi agevolati. Sono invece esclusi:

  • i costi di sviluppo;
  • i costi di certificazione;
  • i costi di omologazione;
  • gli eventuali costi di riomologazione su reti estere dei cosiddetti "veicoli tipo";
  • i fermi macchina;
  • la sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

Monitoraggio, controlli e recupero delle somme

Il Ministero può svolgere verifiche documentali e ispettive a campione in ogni fase del procedimento e comunque entro i termini previsti per la dichiarazione finale. I beneficiari devono mettere a disposizione la documentazione necessaria ai fini della vigilanza.

L’accertamento del mancato rispetto delle condizioni del decreto comporta l’obbligo di restituzione totale o parziale delle somme erogate mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministero:

  • trasmette annualmente al MEF una rendicontazione sulle risorse utilizzate e sulle verifiche effettuate;
  • cura gli obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti (RNA);
  • opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Convenzione con RFI S.p.A. e linee guida

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento deve essere stipulata una convenzione tra Ministero e RFI S.p.A. che definisce le modalità attuative del decreto e non comporta oneri per lo Stato. Entro il medesimo termine il Ministero deve emanare le linee guida per la presentazione delle istanze e per la trasmissione dell’elenco degli interventi e dei beneficiari al MEF, anche ai fini della comunicazione alla PCM-DIPE dei CUP non ammessi a finanziamento.

Decorrenza

Il decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente è portato a conoscenza dei beneficiari mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione.

Punti principali

Finalità e base normativa

Il decreto dà attuazione all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dall’art. 1, comma 811, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La misura finanzia gli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli finalizzati all’adeguamento del sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "BL2" o "BL3 MR1" al sistema ERTMS versione BL3 R2, per accelerare il Piano nazionale di implementazione del sistema ERTMS e coordinare l’attrezzaggio di bordo con quello della rete.

Beneficiari e interventi ammissibili

Possono accedere ai contributi le imprese ferroviarie e i proprietari, anche concedenti in leasing, di veicoli iscritti in un registro di immatricolazione di uno Stato membro UE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 121/2021 e circolanti in Italia. Sono finanziabili gli interventi eseguiti dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2026, purché non già integralmente coperti da contratti di servizio con Stato o Regioni e nei limiti del 100% dei costi ammissibili anche in presenza di cumulo con fondi regionali, nazionali o UE.

Misura del contributo e limiti economici

Il contributo è riconosciuto fino al 70% dei costi eleggibili e comunque entro 60.000 euro per ciascun dispositivo di bordo presente sul veicolo. Per ottenere la misura massima, il veicolo deve percorrere, nei tre anni successivi all’adeguamento, almeno 150.000 km se adibito a trasporto passeggeri, 90.000 km se elettrico merci e 12.000 km se diesel merci sulla rete ferroviaria interconnessa italiana; in caso contrario il contributo è ridotto proporzionalmente.

Domanda, documentazione e priorità

Le domande vanno presentate entro la fine di gennaio di ciascun anno dal 2024 al 2027 per gli interventi già eseguiti nelle annualità precedenti, oppure entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022. La domanda deve contenere contratto di adeguamento, prova del pagamento e distinta dei costi eleggibili, impegno a costituire fideiussione pari al contributo per 3 anni e 6 mesi, dichiarazioni su cumulo, percorrenze previste e CUP, oltre alla comunicazione a RFI S.p.A. dei numeri identificativi dei veicoli. È prevista una priorità per i veicoli destinati a linee già equipaggiate con ERTMS o programmati su linee con piano di attrezzaggio noto.

Istruttoria, erogazione, controlli e recuperi

Il Ministero comunica entro aprile di ogni anno dal 2024 al 2027 l’ammissibilità e l’importo del contributo; per gli interventi 10 novembre 2021-31 dicembre 2022 la comunicazione avviene entro marzo 2024. Dopo tre anni dall’adeguamento, o al raggiungimento delle percorrenze minime, il beneficiario presenta una dichiarazione finale con le evidenze; entro sei mesi il Ministero determina il contributo effettivo e gli eventuali importi da restituire. Sono previsti controlli documentali e ispettivi, obblighi di rendicontazione al MEF, registrazione nel RNA e recupero totale o parziale delle somme in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

Materieferroviefinanziamenti e contributiinteroperabilità ferroviariasicurezza ferroviariapnrr

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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