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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 300 del 21/11/2023

Istituzione dell’elenco per l’annotazione delle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione a specifiche attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate (in attuazione dell’articolo 6-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 e da ultimo modificato con decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce l’elenco delle navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE, impiegate esclusivamente in traffici commerciali internazionali o in attività assimilate, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dagli articoli 4, 6 e 9-quater del d.l. n. 457/1997. Disciplina la procedura telematica di istanza da parte di proprietario o armatore, la documentazione richiesta, gli aggiornamenti e le cancellazioni, nonché i controlli delle autorità marittime locali. Prevede inoltre forme di interoperabilità informativa tra le amministrazioni interessate.

Modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell’elenco delle navi ammesse ai benefici fiscali e contributivi di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater del d.l. n. 457/1997

Elenco delle navi ammesse ai benefici del d.l. n. 457/1997

Il decreto ministeriale attua l’articolo 6-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, disciplinando le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell’elenco delle navi da annotare ai fini dell’accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater del medesimo decreto-legge. Il provvedimento si colloca nel quadro della navigazione marittima e dei benefici per il settore del trasporto marittimo e delle attività assimilate.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama il Codice della navigazione, il relativo regolamento di esecuzione, l’articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, l’articolo 6-ter del d.l. n. 457/1997 e il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che ha ribattezzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La finalità è dare attuazione alla previsione che subordina l’accesso ai benefici all’annotazione delle navi in un apposito elenco tenuto presso il Ministero.

Ambito oggettivo: navi e attività ammesse

L’elenco riguarda le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero battenti bandiera di tali Stati, purché adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o ad attività assimilate. Il decreto elenca le principali tipologie ammesse:

  • navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, incluse le unità antincendio e di trasporto di materiali e personale tecnico;
  • navi d’appoggio, tra cui rimorchiatori d’alto mare, unità antincendio e antinquinamento;
  • navi posacavi, per installazione e manutenzione di cavi e tubi;
  • navi da ricerca scientifica e sismologica, nonché unità impegnate in installazione e manutenzione in mare aperto;
  • draghe che, oltre al dragaggio, svolgono trasporto del materiale dragato;
  • navi di servizio che forniscono assistenza o salvataggio in mare e operano in contesti normativi UE analoghi, in termini di tutela del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza, nel mercato globale.

Ambito soggettivo

Le disposizioni si applicano ai soggetti residenti e non residenti che abbiano stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 162 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che utilizzino le navi sopra indicate.

Istanza di annotazione e dichiarazione di impegno

Per ottenere l’autorizzazione all’annotazione nell’elenco, il proprietario o l’armatore di ciascuna nave deve trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un’istanza telematica conforme al modello dell’allegato A. L’istanza deve essere corredata da una dichiarazione di impegno a rispettare:

  • i limiti previsti dagli orientamenti marittimi;
  • quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 del d.l. n. 457/1997.

Aggiornamento dell’elenco, cancellazioni e variazioni

Il modello dell’allegato A deve essere utilizzato anche nei casi di cancellazione e di variazione della bandiera della nave o del soggetto richiedente. Inoltre, i richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni contenute nell’istanza originaria, così da consentire il costante aggiornamento dell’elenco.

Controlli e interoperabilità amministrativa

Le autorità marittime locali sono incaricate di verificare il rispetto degli impegni assunti e l’effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche mediante controlli all’arrivo e alla partenza delle navi. L’accesso alle informazioni contenute nell’elenco è assicurato tramite accordi di cooperazione tra le amministrazioni interessate, a garanzia dell’interoperabilità del sistema di gestione.

Pubblicazione e adempimenti finali

Il decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è destinato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Punti principali

Istituzione dell’elenco delle navi ammissibili

È istituito, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 5, del d.l. n. 457/1997, l’elenco per l’annotazione delle navi necessarie all’accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater del medesimo decreto-legge. L’elenco riguarda navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE, ovvero battenti bandiera UE o SEE, impiegate esclusivamente in traffici commerciali internazionali o in attività assimilate.

Tipologie di navi comprese

Sono incluse, in particolare: navi di assistenza a piattaforme offshore; navi d’appoggio (rimorchio d’alto mare, antincendio, antinquinamento); navi posacavi; navi da ricerca scientifica e sismologica o per installazione/manutenzione in mare aperto; draghe che svolgono anche trasporto del materiale dragato; navi di servizio per assistenza o salvataggio in mare operanti in contesti normativi UE simili al trasporto marittimo UE.

Ambito soggettivo di applicazione

Il decreto si applica ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’art. 162 del d.P.R. n. 917/1986, che utilizzano le navi ricomprese nell’elenco.

Procedura telematica di istanza e allegato A

Per ottenere l’autorizzazione all’annotazione, il proprietario o l’armatore deve presentare per via telematica al MIT un’istanza conforme al modello dell’allegato A, accompagnata da una dichiarazione di impegno al rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti marittimi e delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, e all’art. 3 del d.l. n. 457/1997.

Aggiornamenti, cancellazioni e variazioni

Il medesimo modello va utilizzato anche nei casi di cancellazione e di variazione della bandiera della nave o del soggetto richiedente. I richiedenti devono comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni rese nell’istanza.

Controlli e interoperabilità

Le autorità marittime locali verificano il rispetto dell’impegno assunto e l’effettivo svolgimento delle attività autorizzate, anche mediante controlli all’arrivo e alla partenza delle navi. L’accesso alle informazioni contenute nell’elenco è garantito tramite accordi di cooperazione tra le amministrazioni interessate.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimofinanziamenti e contributinavigazione

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