Decreto ministeriale n. 270 del 26/10/2023
Riprogrammazione degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento dal decreto ministeriale 29 aprile 2020, n.182
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riprogramma, entro il limite degli stanziamenti già assegnati dal DM 29 aprile 2020, n. 182, gli interventi ammessi a finanziamento per la sicurezza e l’ammodernamento delle ferrovie regionali e isolate. Aggiorna l’elenco degli interventi e detta una disciplina organica su attuazione, obbligazioni giuridicamente vincolanti, verifiche progettuali, collaudo, erogazione delle risorse, monitoraggio e utilizzo delle economie, uniformandosi in larga parte alla disciplina già adottata con il DM 23 settembre 2021, n. 364 e con il D.D. 26 luglio 2022, n. 235.
Riprogrammazione degli interventi per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle ferrovie regionali e isolate finanziati dal DM 29 aprile 2020, n. 182
Riprogrammazione degli interventi per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle ferrovie regionali
Il decreto ministeriale riprogramma gli interventi finanziati a valere sul fondo istituito dall’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse già assegnate con il DM 29 aprile 2020, n. 182. L’obiettivo è concentrare gli stanziamenti sugli interventi ritenuti prioritari per l’incremento della sicurezza delle ferrovie regionali e isolate, aggiornando l’elenco degli interventi ammessi e disciplinando in modo uniforme attuazione, controlli ed erogazioni.
Base normativa e presupposti
Il provvedimento richiama:
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 95 e 96, istitutiva del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali;
- il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, art. 28, comma 3, in materia di sicurezza delle ferrovie;
- il DM 29 aprile 2020, n. 182, che aveva già individuato gli interventi finanziabili;
- il DM 23 settembre 2021, n. 364 e il D.D. 26 luglio 2022, n. 235, dai quali viene mutuata la disciplina delle modalità di erogazione e degli obblighi attuativi.
Il decreto si fonda anche sulla necessità di destinare prioritariamente risorse alle ferrovie isolate con sistemi tecnologici e di protezione della marcia del treno, nonché sulle richieste di rimodulazione pervenute da varie Regioni e gestori ferroviari.
Ambito della riprogrammazione
La riprogrammazione riguarda gli interventi originariamente ammissibili a finanziamento nel DM 182/2020, per un ammontare complessivo di 465.690.000 euro. L’allegato 1 del nuovo decreto aggiorna e sostituisce l’allegato 1 del DM 29 aprile 2020, n. 182.
Il testo chiarisce che gli impegni già assunti in attuazione del DM 182/2020 non subiscono modifiche, poiché riferiti al totale delle risorse assegnate a ciascun beneficiario e non al singolo intervento. Inoltre, non risultano erogazioni incoerenti con la nuova riprogrammazione.
Modalità di attuazione: convenzioni, OGV e cronoprogrammi
Le eventuali convenzioni già stipulate ai sensi dell’art. 3 del DM 182/2020 sono dichiarate caducate per effetto del nuovo decreto. Tuttavia, restano valide le obbligazioni giuridicamente vincolanti già stipulate per gli interventi confermati nell’allegato 1.
Ciascun beneficiario deve:
- comunicare entro 30 giorni dalla registrazione del decreto il referente del procedimento e il RUP, secondo il modello dell’allegato 3;
- trasmettere entro 60 giorni la scheda di ogni intervento, con quadro economico e cronoprogramma, secondo l’allegato 4;
- indicare nel cronoprogramma le principali fasi: progettazione definitiva o livello equivalente, avvio procedure di affidamento, affidamento lavori o forniture, progettazione esecutiva, esecuzione, pre-esercizio/collaudo, apertura all’esercizio;
- assumere entro il termine già previsto dal DM 182/2020 le obbligazioni giuridicamente vincolanti, pena la revoca delle risorse.
L’obbligazione giuridicamente vincolante è definita come la stipula di un atto negoziale che impegni un terzo all’esecuzione diretta e funzionale degli interventi.
Verifica dei progetti e standard tecnici
Per ottenere l’erogazione della quota prevista dall’art. 9, comma 1, lettera b), il beneficiario deve trasmettere al Ministero il progetto definitivo dell’intervento, o il livello di progettazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla procedura, corredato da verifica, validazione e approvazione dell’ente territoriale competente.
Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto degli standard tecnici di riferimento e delle direttive ANSFISA; il responsabile del procedimento deve fornire una dichiarazione in tal senso. La Direzione generale competente valuta i progetti solo sotto il profilo della congruità tecnico-economica, eventualmente con il supporto del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.
Le eventuali varianti in corso d’opera sono ammesse nel rispetto della normativa vigente, devono essere autorizzate dal RUP e trasmesse al Ministero con specifica dichiarazione sulla loro natura.
Verifiche, collaudo ed efficacia del finanziamento
Il Ministero può svolgere verifiche in loco, anche a campione, avvalendosi di altri enti o strutture. Tali controlli non esonerano il beneficiario dalla responsabilità piena e esclusiva per la regolare esecuzione dei lavori.
Il collaudo è eseguito secondo la normativa vigente; il beneficiario deve comunicarne l’approvazione al Ministero e trasmettere copia conforme del collaudo e del relativo atto di approvazione. Almeno un componente della commissione di collaudo deve essere un rappresentante del Ministero.
L’efficacia del decreto è subordinata alla registrazione degli organi di controllo e alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. Per quanto non disciplinato, resta applicabile il DM 29 aprile 2020, n. 182.
Erogazione delle risorse
Le erogazioni avvengono su istanza del beneficiario, corredata da documentazione contabile dell’avanzamento lavori, con le seguenti fasi:
- anticipazione del 10% dei contributi assegnati, ove non già erogata ai sensi del DM 182/2020, dopo la registrazione del decreto;
- ulteriore 10% alla sottoscrizione dell’OGV e a seguito della valutazione di congruità tecnico-economica dei progetti;
- successive erogazioni fino al 75% dell’importo assegnato, per quote non inferiori al 5%;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale con certificato di collaudo.
I CUP devono essere validi, a pena di nullità dell’atto autorizzativo. Il beneficiario deve inoltre assicurare che gli interventi non siano finanziati da altre fonti, salvo i cofinanziamenti espressamente indicati.
Revoca e restituzione delle risorse non consolidate
Per gli interventi per i quali, entro il termine previsto dal DM 182/2020 come prorogato dal DM 14 dicembre 2021, n. 507, non sia stata assunta l’obbligazione giuridicamente vincolante, il beneficiario deve versare le risorse ricevute all’entrata del bilancio dello Stato, sul capitolo 3570, articolo 3, con restituzione entro 90 giorni dalla scadenza del termine medesimo. Le somme così versate restano definitivamente acquisite all’erario.
Economie e monitoraggio
Le economie risultanti dal collaudo o dalla regolare esecuzione restano nella disponibilità del beneficiario per la copertura di imprevisti fino al completamento degli interventi e non possono in ogni caso essere destinate a oneri risarcitori, contenzioso o IVA non costituente costo. Successivamente, le economie possono essere impiegate per interventi con le medesime finalità, previo assenso ministeriale.
Il monitoraggio è effettuato ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, dal soggetto attuatore o dal titolare del CUP, tramite i sistemi informativi richiamati dal decreto. Le Regioni e le Province Autonome devono indicare il CUP in ogni atto di finanziamento o autorizzazione degli interventi, a pena di nullità.
Allegati
Gli allegati hanno funzione operativa e includono:
- allegato 1: elenco degli interventi riprogrammati;
- allegato 2: riparto in annualità dei contributi;
- allegato 3: comunicazione del referente del procedimento e del RUP;
- allegato 4: scheda intervento;
- allegato 5: modulo di istanza di anticipazione.
L’allegato 2 distribuisce il finanziamento complessivo per annualità dal 2020 al 2033, nel rispetto del limite di spesa richiamato nel decreto. L’allegato 1 dettaglia i singoli interventi per regione e per gestore, tra cui interventi su Genova Casella, Torino-Ceres, Domodossola confine svizzero, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovia Circumetnea, rete Roma-Viterbo, ferrovia Roma Lido, rete FERROVIENORD - ramo Iseo, linee ARST in Sardegna, EAV in Campania e altre infrastrutture regionali isolate.
Punti principali
Finalità della riprogrammazione
Il decreto interviene sulle risorse già stanziate dal DM 29 aprile 2020, n. 182, per un importo complessivo di 465.690.000 euro nel periodo 2020-2033. La riprogrammazione riguarda gli interventi originariamente ritenuti ammissibili a finanziamento, con aggiornamento e sostituzione dell’allegato 1 del decreto del 2020.
Modalità di attuazione e obblighi dei beneficiari
Le convenzioni eventualmente già stipulate ai sensi del DM 182/2020 si intendono caducate, ma restano valide le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte per gli interventi confermati nell’allegato 1. I beneficiari devono comunicare entro 30 giorni il referente del procedimento e il RUP, trasmettere entro 60 giorni la scheda intervento con quadro economico e cronoprogramma, assumere le OGV entro il termine previsto dal DM 182/2020, completare gli interventi nei tempi programmati e garantire che i progetti non siano già finanziati da altre fonti, salvo i cofinanziamenti esplicitati.
Erogazione delle risorse e monitoraggio
Le risorse sono erogate per stati di avanzamento: 10% di anticipazione, ulteriore 10% alla sottoscrizione dell’OGV e alla verifica di congruità tecnico-economica, ulteriori quote fino al 75% dell’importo e saldo finale del 5% a collaudo. Il monitoraggio avviene ai sensi del d.lgs. 229/2011 tramite i sistemi informativi previsti, con verifiche anche in loco da parte del Ministero. Le eventuali economie restano nella disponibilità del beneficiario per interventi con le medesime finalità, previo assenso ministeriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Decreto ministeriale · 26 ott 2023Decreto ministeriale n. 265 del 26/10/2023
- Decreto ministeriale · 30 ott 2023Decreto ministeriale n. 272 del 30/10/2023
- Decreto ministeriale · 9 nov 2023Decreto ministeriale n. 283 del 09/11/2023
- Decreto ministeriale · 21 nov 2023Decreto ministeriale n. 300 del 21/11/2023
- Decreto ministeriale · 23 nov 2023Decreto ministeriale n. 305 del 23/11/2023
- Decreto ministeriale · 26 set 2023Decreto ministeriale n. 188 del 26/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →