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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 283 del 09/11/2023

Modalità di utilizzo delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno destinato ai veicoli del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto consente, a determinate condizioni, l’uso promiscuo delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno realizzate con contributi pubblici del MIT e destinate ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario. In via temporanea è ammessa l’erogazione anche a veicoli diversi, purché vi sia capacità inutilizzata e fino al completamento delle flotte TPL dedicate; in via permanente ciò è possibile entro i limiti del regolamento UE sugli aiuti di Stato per le infrastrutture di ricarica/rifornimento. Il provvedimento impone cautele su contabilità separata, divieto di sovracompensazione e, se necessario, adempimenti di notifica alla Commissione europea.

Disciplina dell’utilizzo temporaneo e permanente delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno finanziate dal MIT per il trasporto pubblico locale anche a fini commerciali

Utilizzo temporaneo e permanente delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno per il TPL

Il decreto disciplina l’impiego delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno destinate al trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario, realizzate con contributi pubblici assegnati o erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento si fonda sul quadro del PNRR, sulle regole UE in materia di aiuti di Stato e sulla disciplina dei servizi pubblici di trasporto passeggeri, con l’obiettivo di consentire un uso efficiente delle stazioni finanziate con risorse pubbliche.

Base normativa e finalità

Nel preambolo vengono richiamati il PNRR approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, i decreti ministeriali 30 giugno 2022, n. 198 e n. 199 relativi agli investimenti M2C2 sulla sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario e stradale, nonché l’art. 107 TFUE, la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, il regolamento (UE) n. 651/2014 e il regolamento (CE) n. 1370/2007. È richiamato inoltre il principio di non arrecare un danno significativo, la direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili e il contesto del Green Deal europeo e del pacchetto "Fit for 55".

Utilizzo temporaneo delle stazioni di ricarica e stoccaggio

L’articolo 1 consente che le infrastrutture di rifornimento di idrogeno per i veicoli del TPL automobilistico e ferroviario, finanziate con contributi pubblici MIT, siano utilizzate temporaneamente anche per veicoli diversi da quelli impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale. Tale utilizzo è ammesso solo se esiste una quota di capacità inutilizzata dell’impianto ed è limitato al periodo necessario per il completamento delle flotte di veicoli dedicati al TPL.

Regime economico e contabilità separata

Se l’impianto è gestito dal gestore del servizio TPL individuato ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007, i ricavi derivanti dalla fornitura di idrogeno a soggetti diversi dal TPL devono essere contabilizzati separatamente. Il decreto vieta che tali ricavi producano una sovracompensazione degli oneri di servizio pubblico previsti dal contratto di servizio. A tal fine, il contratto deve prevedere una procedura specifica per verificare l’incidenza degli introiti sull’equilibrio economico-finanziario del piano economico finanziario e per recuperare eventuali sovracompensazioni.

Cessazione dell’uso promiscuo in caso di diffusione del mercato

L’uso promiscuo cessa in ogni caso quando, sulla base delle statistiche del parco veicolare nazionale, i veicoli alimentati a idrogeno raggiungono o superano il 3% del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati in Italia. Il parametro opera indipendentemente dalla capacità residua dell’impianto.

Utilizzo permanente per finalità commerciali e disciplina degli aiuti di Stato

L’articolo 2 prevede che, fatta salva la disciplina dell’articolo 1, le medesime infrastrutture possano essere utilizzate anche stabilmente per l’erogazione di idrogeno a veicoli diversi da quelli del TPL, nei limiti e alle condizioni dell’art. 36-bis del regolamento (UE) n. 651/2014. La disposizione rinvia quindi al regime generale di compatibilità degli aiuti per infrastrutture di ricarica o rifornimento di elettricità o idrogeno.

Verifiche amministrative, trasparenza e notifica

Le Regioni, le Province autonome e gli enti competenti all’esercizio delle funzioni disciplinate dal d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 devono verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall’art. 36-bis del regolamento (UE) n. 651/2014 e adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 9 del medesimo regolamento. Se l’erogazione di idrogeno a veicoli diversi dal TPL integra un aiuto di Stato non esentato dalla notifica preventiva, gli stessi soggetti devono procedere alla notifica ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE e l’utilizzo promiscuo potrà avvenire solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

Disposizioni per i gestori del TPL

Anche nell’ipotesi di utilizzo permanente, qualora l’impianto sia gestito dal gestore del servizio di TPL, resta fermo l’obbligo di contabilità separata dei ricavi commerciali e il divieto di sovracompensazione. Il contratto di servizio deve prevedere meccanismi idonei a garantire il controllo dell’equilibrio economico-finanziario e il recupero di eventuali eccedenze, in coerenza con il regime europeo delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico.

Punti principali

Finalità del decreto e contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro del PNRR e richiama gli investimenti M2C2 per la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale, oltre alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e sulla compatibilità delle compensazioni per servizi di interesse economico generale. La ratio è favorire un utilizzo sinergico delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno finanziate con risorse pubbliche, tenuto conto della ancora limitata diffusione dei veicoli a idrogeno.

Uso temporaneo delle infrastrutture per finalità commerciali

Le infrastrutture di rifornimento di idrogeno destinate ai veicoli del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario, se realizzate con contributi pubblici MIT, possono essere usate temporaneamente anche per veicoli diversi da quelli del TPL. La condizione è la presenza di una quota di capacità inutilizzata dell’impianto e la durata è limitata al completamento delle flotte dedicate al TPL.

Contabilità separata e sovracompensazione nei servizi TPL

Quando l’impianto è gestito dal gestore del servizio di TPL individuato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e del regolamento (CE) n. 1370/2007, i ricavi derivanti dall’erogazione a terzi devono essere tenuti in contabilità separata. Tali ricavi non possono in alcun caso determinare una sovracompensazione degli oneri di servizio pubblico; il contratto di servizio deve quindi prevedere una procedura per verificare l’impatto degli introiti sul PEF e recuperare eventuali eccedenze.

Limite di cessazione dell’uso promiscuo

L’utilizzo promiscuo cessa comunque quando, dalle statistiche del parco veicolare nazionale, i veicoli alimentati a idrogeno raggiungono o superano il 3% del totale dei veicoli della medesima categoria immatricolati in Italia.

Uso permanente e regime degli aiuti di Stato

Fatte salve le regole sullo uso temporaneo, le infrastrutture possono essere destinate stabilmente anche a veicoli diversi dal TPL nei limiti e alle condizioni dell’art. 36-bis del regolamento (UE) n. 651/2014, che consente aiuti per investimenti in infrastrutture di ricarica o rifornimento di elettricità o idrogeno.

Verifiche, pubblicità e notifica alla Commissione europea

Le Regioni, le Province autonome o gli enti competenti ex d.lgs. 422/1997 devono verificare la sussistenza dei requisiti dell’art. 36-bis del regolamento (UE) n. 651/2014 e adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dell’art. 9 dello stesso regolamento. Se l’operazione integra un aiuto di Stato non esentato, devono essere eseguiti gli obblighi di notifica ex art. 108, par. 3, TFUE, e l’uso promiscuo è consentito solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

Come è indicizzato

Materietrasporto pubblico localeidrogenoautotrasportoferroviefinanziamenti e contributi

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