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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35031/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società committente aveva convenuto in giudizio la controparte per far accertare l’inesistenza di un credito asseritamente sorto da alcuni contratti di appalto e per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento. Rigettata la domanda in primo grado, la stessa attrice aveva proposto appello davanti alla Corte d’appello di Firenze. Nelle more, la controparte aveva ottenuto decreto ingiuntivo per un importo rilevante, che era stato opposto dalla società committente. Nel giudizio di opposizione, la società opponente aveva eccepito la litispendenza o comunque l’insussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria, sostenendo che tra i due giudizi vi fosse al più continenza virtuale e che, essendo le cause pendenti in gradi diversi, il giudice avrebbe potuto semmai sospendere il processo ex art. 337 c.p.c. con adeguata motivazione. Il Tribunale di Lucca aveva invece sospeso l’opposizione ex art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudicante il giudizio d’appello sulla domanda di accertamento negativo del credito, perché l’esito di quel giudizio poteva incidere sul credito azionato in via monitoria. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 39, 295, 337, 282 e 336 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che l’art. 295 presuppone giudizi nello stesso grado e un nesso di pregiudizialità tecnica, mentre qui la pendenza in gradi diversi avrebbe imposto, al più, la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la sospensione disposta dal Tribunale di Lucca. Ha ritenuto condivisibile l’orientamento secondo cui, quando non è applicabile la disciplina della continenza per la pendenza di cause in gradi diversi, la causa che avrebbe dovuto essere attratta deve essere sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudicante, per evitare il rischio di conflitti tra giudicati. Ha inoltre considerato adeguata, seppure sintetica, la motivazione del Tribunale sulla natura pregiudicante del giudizio d’appello rispetto all’opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di controversie fondate sul medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti. È stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La disciplina della litispendenza e della continenza non opera quando i due giudizi pendono in gradi diversi; tuttavia l’esigenza di coordinamento tra le cause va comunque assicurata, nei casi ritenuti dalla Corte, mediante sospensione della causa pregiudicata.

  • art. 295 c.p.c.

    Può essere applicato per sospendere il giudizio che avrebbe dovuto subire l’attrazione dell’altro se fosse stata applicabile la continenza, in attesa della definizione con giudicato della causa pregiudicante, al fine di prevenire conflitti tra sentenze.

  • art. 337 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava come possibile base della sospensione facoltativa in presenza di pregiudizialità tra cause pendenti in gradi diversi; la Corte ne richiama il diverso orientamento ma aderisce all’impostazione che privilegia la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nei casi in esame.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte sviluppi un’autonoma interpretazione nel dispositivo motivazionale riportato.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifiche elaborazioni nella motivazione riportata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di ricorso rigettato.

Massime di principio

  • Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico e uno costituisce l’antecedente logico-giuridico dell’altro, il giudice può disporre la sospensione del giudizio pregiudicato per evitare contrasti tra decisioni.
  • Se la disciplina della continenza non è operativa perché le cause pendono in gradi diversi, l’esigenza di coordinamento processuale può essere assicurata mediante sospensione necessaria della causa che avrebbe subito l’attrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione pregiudicante.
  • La sospensione ex art. 295 c.p.c. non richiede necessariamente una motivazione ampia, purché il provvedimento esponga in modo sufficiente le ragioni della relazione di pregiudizialità e del rischio di conflitto tra sentenze.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pendenza di un separato giudizio di accertamento negativo del medesimo credito può giustificare la sospensione del primo processo quando la decisione sull’esistenza del credito è rimessa al giudice del giudizio pregiudicante.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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