Cassazione Penale, Sentenza n. 35035/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, richiamando l'art. 84 del d.lgs. 141/2024 e l'art. 2 c.p. comma 4, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della multa di € 70.000, confermando per il resto la condanna (pena detentiva). Non è stata necessaria una nuova valutazione di merito
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per illegittimità della pena per violazione dell'art. 2 c.p.: il ricorrente deduce che la fattispecie originaria (art. 291-bis d.P.R. 43/1973) è stata abrogata e sostituita dall'art. 84 del d.lgs. 26/09/2024 n.141, norma più favorevole che, pur mantenendo la pena detentiva, non prevede la pena pecuniaria congiunta alla reclusione; di conseguenza la multa applicata (€ 70.000) non poteva essere mantenuta
Norme richiamate
art. 291-bis, d.P.R. 43/1973
norma originaria poi sostituita dal d.lgs. 141/2024; prevedeva, nella disciplina previgente, anche la possibilità di applicare la multa congiuntamente alla pena detentiva
la Corte segnala che la previgente disciplina consentiva l'applicazione congiunta di pena detentiva e multa per il contrabbando di tabacco oltre certe soglie
art. 84, decreto legislativo 26 settembre 2024 n.141
«chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni»
la nuova fattispecie, pur mantenendo la pena detentiva nella stessa forbice edittale, non prevede più la pena pecuniaria congiunta; le aggravanti che possono introdurre la multa sono tassativamente indicate e la recidiva non è tra queste
art. 2 cod. pen. comma 4
applicazione del principio di favore: se, dopo il fatto, sopravviene una norma penale più favorevole, questa deve essere applicata al reato commesso; perciò la pena pecuniaria prevista dalla norma previgente va eliminata quando la nuova norma non la contempla
art. 85 e art. 89 del d.lgs. 141/2024
art. 85 elenca i casi aggravati che possono incidere sul trattamento sanzionatorio; art. 89 disciplina la recidiva indicando il campo di applicazione: la Corte nota che la recidiva, così disciplinata, si applica solo ai casi in cui è prevista la sola multa e quindi non può essere invocata per reinserire la pena pecuniaria quando la nuova norma non la prevede
Massime di principio
- Se dopo il fatto sopravviene una norma penale più favorevole, va applicata ex art. 2 c.p. comma 4 anche in sede di cognizione successiva; comporta l'adeguamento del trattamento sanzionatorio alle disposizioni più favorevoli
- Quando la nuova fattispecie mantiene la pena detentiva ma sopprime la pena pecuniaria, il giudice deve eliminare la multa già inflitta senza rinviare per nuovo esame del merito, se la modifica riguarda solo il trattamento sanzionatorio
- L'aggravante della recidiva non può essere utilizzata per reintegrare una sanzione pecuniaria soppressa dalla nuova normativa, se la recidiva non è espressamente prevista tra i casi aggravati che ripristinerebbero la pena pecuniaria
- L'annullamento senza rinvio della parte sanzionatoria è appropriato quando l'unica esigenza è adeguare la pena alla nuova disciplina e non è necessaria una nuova valutazione probatoria o di responsabilità
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare se le modifiche normative incidono sul tipo di pena (pecuniaria vs detentiva) e se le aggravanti previste dalla nuova legge consentono di mantenere sanzioni che altrimenti sarebbero state eliminate
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