Sentenza n. 519/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del 2 luglio 2025 della Questura di -OMISSIS- con il quale è stata disposta l’archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno-OMISSIS-, nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, aveva presentato domanda di rinnovo producendo la documentazione richiesta, incluso un passaporto allora valido. La Questura aveva fissato l'appuntamento per le formalità di rinnovo oltre un anno dopo la domanda e aveva successivamente archiviato l'istanza, ritenendo che il richiedente non si fosse presentato e non avesse richiesto un nuovo appuntamento. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo di essersi presentato all'appuntamento e di essere stato invitato a ripresentarsi con un passaporto valido, nel frattempo scaduto. Ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, lamentando il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per il rilascio del permesso di soggiorno e sostenendo che, ove il procedimento fosse stato trattato tempestivamente, sarebbe stato convocato quando il passaporto era ancora valido.
La decisione
Nelle more del giudizio la Questura ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha revocato in autotutela l'archiviazione impugnata e ha riaperto il procedimento per valutare la domanda di rinnovo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza eliminasse l'interesse all'annullamento dell'atto impugnato, sebbene non fosse integralmente satisfattiva della pretesa sostanziale, poiché non aveva ancora determinato il rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha disposto nulla sulle spese, richiamando l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e l'esclusione, secondo la giurisprudenza richiamata, della condanna di un'Amministrazione dello Stato al rimborso delle spese in favore dello Stato. È stato invece liquidato in favore del difensore il compenso per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, con applicazione del dimezzamento previsto per il processo amministrativo.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
termine di sessanta giorni indicato nella predetta norma per il rilascio del permesso di soggiorno
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del ritardo nella trattazione della domanda; il TAR non ha deciso nel merito tale censura per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La rimozione in autotutela dell'atto impugnato determina il venir meno dell'interesse alla domanda di annullamento, anche quando la sopravvenienza non attribuisca integralmente il bene della vita richiesto.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La disposizione disciplina il pagamento allo Stato delle spese rifuse in favore della parte ammessa al patrocinio; il TAR ne ha escluso l'applicazione mediante condanna del Ministero dell'Interno, richiamando la giurisprudenza relativa alle Amministrazioni dello Stato.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell'impegno professionale
I criteri guidano la liquidazione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
dimezza i compensi spettanti ai difensori
La norma comporta il dimezzamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.
Il combinato disposto è richiamato per qualificare la liquidazione del compenso contenuta nella sentenza come decreto collegiale di liquidazione.
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale fondamento della liquidazione del compenso del difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione del compenso è separatamente opponibile secondo la disposizione richiamata.
Massime di principio
- La rimozione in autotutela dell'atto amministrativo impugnato fa venir meno l'interesse alla domanda di annullamento e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando l'amministrazione non abbia ancora attribuito al ricorrente il bene della vita finale, se la domanda giudiziale era limitata all'annullamento dell'atto rimosso.
- La riapertura del procedimento amministrativo dopo la revoca dell'atto impugnato può rendere improcedibile il ricorso contro quell'atto, senza comportare un riconoscimento della fondatezza delle censure né l'accoglimento della pretesa sostanziale sottostante.
- Quando la parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ottiene la liquidazione del compenso del proprio difensore, il giudice può provvedere direttamente nella sentenza, qualificando tale statuizione come decreto collegiale di liquidazione separatamente opponibile.
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