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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41614/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati connessi agli stupefacenti (violazione artt. 74, co. 6 e 73, co. 5 D.P.R. 309/1990). Le censure principali riguardano: omessa verifica e motivazione sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti; mancata specificazione e motivazione degli aumenti per continuazione (secondo i principi delle Sezioni Unite, sent. Pizzone); mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e omissione della prova circa la destinazione della droga allo spaccio e non al consumo personale; mancanza di motivazione e identificazione della confisca degli oggetti sottoposti a sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Arianna Di Benedetto, Lucia Francavilla, Sebastian Haiduc, Dalila Di Benedetto e Sabato Di Benedetto, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria per tali ricorrenti. Ha invece parzialmente accolto i ricorsi di Daniele Di Benedetto e Filomena Sessa limitatamente alla misura ablativa della confisca: la disposizione di confisca è stata annullata per carenza di motivazione e per omessa indicazione degli oggetti sottoposti a provvedimento ablativo, e la questione è stata rinviata al Tribunale di Salerno per nuovo esame. Sui restanti profili (qualificazione giuridica, art. 129 c.p.p., specificazione degli aumenti per continuazione) le censure sono state ritenute aspecifiche o infondate, anche perché il rito speciale (patteggiamento) limita l'applicabilità del criterio imposto dalla sentenza Pizzone in ordine alla dettagliata motivazione dei singoli aumenti.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma del rito speciale che consente l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la Corte osserva che l'accordo sul quantum di pena limita l'applicabilità del principio imposto dalle Sezioni Unite (Pizzone) relativo alla motivazione analitica degli aumenti per reato continuato

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 74, co. 6 e 73, co. 5

    Norme del testo unico sugli stupefacenti cui sono ascritti i fatti oggetto del patteggiamento (illeciti concernenti detenzione e spaccio di droga)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    I ricorrenti lamentavano la mancata applicazione della norma; la Corte però ha ritenuto le doglianze in ordine all'art. 129 aspecifiche e non idonee a fondare l'annullamento

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    "In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (...)"

    La Corte ricorda il principio Pizzone ma osserva che esso non è ontologicamente compatibile con il rito speciale della pena su richiesta, poiché nel patteggiamento il quantum della pena risulta concordato e il controllo del giudice riguarda l'accoglibilità dell'accordo piuttosto che un'analitica ricostruzione degli aumenti

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato quale limite al cumulo/proporzione delle pene in caso di reati plurimi/continuati; la giurisprudenza Pizzone mira a verificare il rispetto di tali limiti, ma il controllo è modulato nel rito speciale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione circa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ritenuta non sussistente colpa imputabile alle difese nella formulazione dei ricorsi inammissibili

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in rapporto all'assenza di colpa nell'inammissibilità del ricorso e agli effetti sanzionatori connessi

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) devono essere specifiche: doglianze generiche sulla qualificazione giuridica o sull'applicazione di norme processuali (es. art. 129 c.p.p.) sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
  • Il principio delle Sezioni Unite (Pizzone) che richiede motivazione distinta e analitica degli aumenti per reati satellite trova limite nel rito speciale: quando il quantum della pena è frutto di accordo tra P.M. e imputato, il controllo giudiziale non richiede sempre la medesima dettagliata ricostruzione prevista per il giudizio ordinario.
  • La confisca deve essere motivata e deve indicare chiaramente gli oggetti sottoposti a provvedimento ablativo e i presupposti che ne giustificano l'adozione; la mancanza di tale specificazione costituisce motivo fondato di annullamento e rinvio.
  • Per ottenere l'annullamento parziale di una sentenza di patteggiamento occorre individuare vizi concreti e specifici (es. errore nel calcolo dell'accordo, carenza di motivazione su profili essenziali, mancanza di individuazione degli effetti ablativi); mere asserzioni o rimandi generici alla giurisprudenza sono insufficienti.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile senza colpa della difesa, la Corte può applicare sanzioni pecuniarie ai ricorrenti ai sensi della normativa processuale; le difese devono, pertanto, curare la forma e la motivazione del ricorso in Cassazione.

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