Sentenza del 08/07/2015 n. 14193 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta durata dell'ammortamento fiscale del costo di L. 17.597.300.000 sostenuto dalla società per ottenere, mediante contratto del 1° ottobre 1998 con B.V.I. S.p.A., l'esclusiva della lavorazione delle pellicole cinematografiche dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 2006. La società aveva ripartito il costo in otto esercizi, cioè nel solo periodo successivo alla stipula, deducendo annualmente L. 2.199.662.500. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale criterio, sostenendo che il contratto, avendo efficacia retroattiva per dieci anni complessivi, imponesse di ripartire il costo in dieci quote annuali, pari a L. 1.759.730.000, con conseguente recupero a tassazione della maggiore deduzione effettuata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretto l'ammortamento decennale. Ha stabilito che il costo deve essere ripartito sulla durata complessiva di utilizzazione del diritto prevista dal contratto, inclusi i due anni cui le parti avevano attribuito efficacia retroattiva, anche se il costo era stato determinato formalmente soltanto con la stipula del contratto. La Corte ha quindi cassato la sentenza favorevole alla società e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, confermando il recupero a tassazione di L. 439.932.500. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto.
La durata dell'ammortamento deve corrispondere alla durata contrattuale di utilizzazione del diritto immateriale. Nel caso concreto, la durata complessiva era di dieci anni, dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 2006, sicché il costo doveva essere diviso in dieci quote annuali.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3
Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Le spese pluriennali devono essere imputate ai singoli esercizi mediante quote coerenti con il periodo economico e contrattuale cui si riferiscono, evitando la concentrazione del costo nei soli esercizi successivi alla stipula.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5
La disposizione è stata richiamata nell'accertamento in relazione alla corretta imputazione temporale delle componenti negative di reddito. La Corte ha tuttavia fondato principalmente la decisione sui criteri di ammortamento e di imputazione pluriennale previsti dagli articoli 68 e 74.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3
La norma è stata applicata per affermare che l'ammortamento di un costo può decorrere soltanto dopo la determinazione del costo stesso, ma che la quota annuale deve comunque essere calcolata sulla durata complessiva del rapporto economico contrattualmente regolato.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Ha consentito all'Agenzia di denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie sull'ammortamento.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
È stato invocato dall'Agenzia per denunciare l'insufficiente motivazione della sentenza di merito; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di decidere direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per i diritti di concessione o altri beni immateriali a utilità pluriennale, il costo deve essere normalmente ripartito lungo l'intera durata di utilizzazione prevista dal contratto, non soltanto negli esercizi successivi alla sua sottoscrizione.
- Quando un contratto attribuisce espressamente efficacia retroattiva al rapporto e il corrispettivo è riferito all'intero periodo, la retroattività può incidere anche fiscalmente sulla durata da considerare per l'ammortamento.
- La data in cui il costo viene determinato non coincide necessariamente con la durata economica del diritto: il costo può essere rilevato alla stipula, ma deve essere quantificato considerando l'intero periodo contrattuale remunerato.
- La deduzione di una quota superiore a quella risultante dalla divisione del costo per la durata complessiva del contratto può legittimare il recupero a tassazione della differenza.
- Nell'analizzare un contratto pluriennale occorre verificare congiuntamente durata, decorrenza degli effetti, eventuali clausole retroattive e periodo cui si riferisce il corrispettivo.
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