Cassazione Civile, Ordinanza n. 34442/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per il 2009, ricavi non dichiarati ai fini Irpef, Irap e Iva, ritenendo che il contribuente svolgesse attività d’impresa in evasione totale. L’accertamento si fondava su un processo verbale della Guardia di Finanza, a seguito di accesso domiciliare, da cui era emerso che il contribuente, privo di partita Iva, aveva acquistato all’asta in modo non occasionale beni di valore (gioielli, oro, orologi preziosi) pignorati e non riscattati. In primo grado la pretesa era stata solo in parte condivisa; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, ritenendo che, non avendo egli realizzato utile e avendo tenuto i beni come "bene rifugio", non potesse qualificarsi come imprenditore e non avesse obblighi contabili né dichiarativi Iva. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita adesione acritica alla decisione di primo grado e mancata esplicitazione della ratio decidendi; (2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulla determinazione del reddito d’impresa, per avere la CTR escluso l’attività imprenditoriale sulla base del fatto che il profitto non sarebbe stato monetizzato o che non fosse stato conseguito un utile dalla mancata rivendita dei beni acquistati all’asta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che una motivazione esistesse e che la CTR avesse comunque esplicitato, sia pure sinteticamente, la ragione del proprio convincimento; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice d’appello aveva erroneamente escluso l’attività d’impresa e il reddito fiscalmente rilevante per il solo fatto che non risultava la rivendita dei beni acquistati e quindi la realizzazione di un utile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito della pretesa fiscale alla luce dei criteri presuntivi e della nozione fiscale di reddito d’impresa.
Norme richiamate
art. 132 comma II n. 4 c.p.c.
art. 132 comma II n. 4 c.p.c.
è invocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la nullità sussiste solo se la motivazione è meramente apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 36 del d.lgs. n. 546/92
art. 36 del d.lgs. n. 546/92
richiesto per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte precisa che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, ma deve comunque rendere comprensibile il percorso argomentativo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come norma che impone una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.
art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973
consente l’accertamento induttivo sulla base di presunzioni; la Corte censura la CTR per non aver considerato gli elementi presuntivi valorizzati dall’ufficio.
art. 41 del d.P.R. n. 600/73
artt. 41 e 39, comma 2 del dpr 600/73
richiamato nel motivo come norma sulla ricostruzione del reddito in presenza di omissioni dichiarative.
art. 55 del d.P.R. n. 633/72
richiamato nel motivo come base normativa per l’accertamento IVA in caso di omissione degli adempimenti dichiarativi.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla per motivazione apparente solo quando non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; la motivazione per relationem è ammissibile se, letta insieme alla pronuncia di primo grado e ai motivi di gravame, rende comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- L’esercizio di un’attività d’impresa ai fini fiscali non può essere escluso per il solo fatto che il contribuente non abbia realizzato un utile o non abbia monetizzato i beni acquistati; ciò che rileva è la complessiva ricostruzione dei fatti, anche mediante presunzioni, e la verifica dell’effettivo svolgimento di un’attività economica organizzata.
- Quando l’ufficio fonda l’accertamento su elementi indiziari gravi e coerenti, il giudice di merito deve confrontarsi con tali presunzioni e non può limitarsi ad affermazioni astratte sulla mancanza di profitto o sulla natura di "bene rifugio" degli acquisti.
- L’omissione delle dichiarazioni e della contabilità può essere coerente con un accertamento induttivo del reddito d’impresa e dell’IVA, che va riesaminato nel merito se la motivazione di merito abbia erroneamente trascurato gli indizi posti a base della pretesa fiscale.
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