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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27068/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento proposta da una medico specializzata per il mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia di formazione dei medici specialisti e della conseguente omessa corresponsione dell'equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericultura tra il 1987 e il 1991. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che il corso dovesse essere equiparato alla specializzazione di Pediatria indicata nelle direttive, anche perché l'ordinamento interno ne aveva riconosciuto l'equivalenza con decreto ministeriale del 30 gennaio 1988 e, comunque, perché secondo la giurisprudenza di legittimità il mancato inserimento testuale di una specializzazione nelle direttive non esclude il diritto se la specializzazione è analoga a quelle attivate in almeno due altri Stati membri. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle direttive 82/362/CEE, 75/363/CEE, 75/362/CEE, 93/16/CEE, dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'equipollenza con Pediatria non potesse operare perché riconosciuta nell'ordinamento italiano solo dopo l'immatricolazione della resistente al corso frequentato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse sorretta da una triplice autonoma ratio decidendi: mancata contestazione, da parte dell'amministrazione, della non corrispondenza in fatto tra i corsi; avvenuto riconoscimento dell'equipollenza con decreto ministeriale del 30 gennaio 1988; richiamo al principio per cui il diritto alla remunerazione spetta anche per specializzazioni analoghe a quelle previste dalle direttive se istituite in almeno altri due Stati membri. Il ricorso ha censurato solo una di queste rationes, sicché è mancata la critica a tutte le autonome basi decisorie della sentenza impugnata. Per tale ragione il gravame è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • direttiva 82/362/CEE

    Richiamata come fonte comunitaria in materia di formazione dei medici specialisti e di equa remunerazione, ma la censura non ha colpito tutte le rationes della decisione di merito.

  • direttiva 75/363/CEE

    Richiamata come normativa comunitaria rilevante per il riconoscimento del trattamento economico degli specializzandi.

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata nel ricorso come fonte comunitaria pertinente alla disciplina delle specializzazioni mediche.

  • direttiva 93/16/CEE

    Richiamata nel motivo di ricorso quale normativa comunitaria rilevante nel sistema delle specializzazioni mediche.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato nel ricorso come norma interpretativa/di coordinamento con la disciplina comunitaria, ma senza incidere sull'esito per inammissibilità del motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso in tema di onere della prova, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in base alla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe specificamente tutte le rationes.
  • L'omessa censura di una sola base autonoma della decisione determina il consolidamento di quella ratio non impugnata e, con esso, l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse o per formazione del giudicato interno su quel punto.
  • Nel contenzioso relativo all'equa remunerazione dei medici specializzandi, il riconoscimento dell'equipollenza tra corsi di specializzazione e la verifica dell'analogia con specializzazioni presenti in altri Stati membri possono costituire autonome basi per il riconoscimento del diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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