Cassazione Penale, Sentenza n. 4827/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva assolto Neda Mantovani dall'accusa di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.) ritenendo che "il fatto non costituisce reato" e, conseguentemente, aveva revocato le statuizioni civili favorevoli a Franco e Pio Mantovani. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità/invalidità della sentenza per il deposito tardivo della motivazione (art. 544 c.p.p.) e mancato vaglio delle memorie delle parti civili; 2) inosservanza di norme di ammissibilità dell'appello dell'imputata (richiamo ad art. 606 c.p.p. lett. c) e a artt. 581 e 591 c.p.p.) con dedotta omissione di declaratoria di inammissibilità da parte della Corte d'appello; 3) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) con specifiche censure sulla ricostruzione dei fatti, sulla valutazione di testimoni e documenti e sul comportamento del notaio; 4) censura sulla riduzione dell'importo del risarcimento già liquidato e richiesta di conferma delle statuizioni civili di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è generico e infondato (il deposito tardivo della motivazione non comporta nullità della sentenza ma incide su adempimenti di cancelleria e termini di impugnazione); l'allegata omissione di valutazione delle memorie civili non è specificata e quindi è inammissibile; la doglianza sull'ammissibilità dell'appello dell'imputata è generica e non confronta i fatti del caso con le norme richiamate; il vizio di motivazione è formulato in modo indifferenziato e tende a rievocare una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto alla richiesta relativa al danno, la Corte ha osservato che non può provvedersi alla liquidazione del danno in questa sede, essendo impugnata la sentenza di assoluzione di secondo grado che ha revocato le statuizioni civili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità dei motivi.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma sostanziale contestata in primo grado (falsità ideologica in atto pubblico); la Corte d'appello ha assolto l'imputata ritenendo che il fatto non costituisce reato
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione è rilevante per gli adempimenti di cancelleria e per la decorrenza dei termini di impugnazione, ma il suo superamento non determina la nullità della sentenza
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevanza degli adempimenti di cancelleria connessi al deposito della motivazione; il mancato rispetto del termine incide su tali adempimenti
art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Regola la decorrenza del termine per impugnare in relazione al deposito della motivazione; il termine di deposito può influire sui termini di impugnazione
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente per affermare che non esiste una nullità generale che comprenda il deposito motivazione tardivo
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limita i vizi deducibili in cassazione e impone specificità nelle censure; la Corte ha richiamato l'esigenza di precisare il tipo di vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e di evitare una ricerca del miglior apprezzamento del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità
art. 581 cod. proc. pen.
Regole formali dell'atto di appello (indicazione dei capi della decisione impugnata e dei motivi con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto); la non ottemperanza può comportare inammissibilità dell'appello se dedotta con specificità
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Ulteriori prescrizioni sull'atto di appello; il ricorso non può limitarsi a riprodurre il testo normativo senza un'applicazione puntuale al caso concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile; la Corte ha ritenuto di infliggere tale sanzione
Massime di principio
- Il deposito tardivo della motivazione da parte del giudice non determina, di per sé, la nullità della sentenza: il rilievo è procedurale e incide su adempimenti di cancelleria e termini di impugnazione, non sulla validità del dispositivo
- La censura per omissione di valutazione di memorie o documenti in sede di merito richiede che il ricorrente indichi con precisione l'argomento decisivo che sarebbe stato omesso; il generico richiamo a memorie depositate è inammissibile
- Per dedurre l'inammissibilità di un atto di impugnazione (es. appello) occorre indicare puntualmente le carenze formali o sostanziali dell'atto e dimostrare che tali carenze non sono state esaminate dal giudice di merito; la mera riproduzione delle norme processuali non è sufficiente
- I vizi di motivazione in Cassazione devono essere formulati distintamente (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e riferiti a parti determinate della motivazione; inoltre la Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione della prova o per proporre la "migliore" ricostruzione dei fatti
- Se la sentenza di secondo grado assolve e revoca le statuizioni civili, la Corte di cassazione non può, in quel giudizio di legittimità, provvedere sulla liquidazione del danno: le questioni civilistiche conseguenti all'assoluzione devono essere affrontate nei modi e nei gradi processuali appropriati
- Presentare ricorsi generici o manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre ricorso è necessario un esame critico e puntuale del vizio dedotto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4617/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4622/2022 del 10/02/2022
- Sentenza penale · 10 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4623/2022 del 10/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →