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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3412 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.G. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'iscrizione di ipoteca su una quota di un immobile, fondata su nove cartelle esattoriali riguardanti sanzioni tributarie e non tributarie. Il ricorrente ha denunciato violazioni delle norme sulla giurisdizione, falsa applicazione di disposizioni processuali e vizi di motivazione. In via preliminare, Equitalia aveva eccepito la tardività del ricorso, mentre il Comune di Napoli ne aveva eccepito l'inammissibilità per mancata formulazione del quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestiva la notifica effettuata il 6 luglio 2009, poiché il termine scadeva il 4 luglio, sabato, seguito dalla domenica. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, essendo la sentenza impugnata pubblicata nel 2008, era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., che imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione esplicita del quesito di diritto e, per i vizi motivazionali, la chiara indicazione del fatto controverso. Il ricorrente aveva omesso volontariamente tali requisiti. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma: erano state annullate soltanto due cartelle, per le quali risultavano lo sgravio e la mancata prova della notifica, mentre il resto dell'opposizione e la domanda risarcitoria erano stati respinti. P.G. è stato condannato a rimborsare le spese a Equitalia Polis e al Comune di Napoli, liquidate in 2.000 euro per ciascuno, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 615 c.p.c.

    Opposizione all'esecuzione

    Disciplina l'opposizione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione; nel caso concreto il Tribunale ha esaminato la contestazione dell'iscrizione ipotecaria nei limiti della propria giurisdizione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i casi previsti dall'articolo 360, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto

    Per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati nel periodo di applicazione della norma, il quesito di diritto doveva essere formulato espressamente; non poteva essere ricavato implicitamente dal motivo. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360 c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione

    Il ricorrente ha richiamato i motivi relativi a giurisdizione, violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, ma la loro trattazione è risultata inammissibile per la mancata osservanza dell'art. 366-bis c.p.c.

  • Art. 327 c.p.c.

    Termine annuale per l'impugnazione

    L'eccezione di tardività è stata respinta: quando la scadenza cade di sabato e i giorni successivi sono festivi, l'atto processuale può essere compiuto il primo giorno non festivo.

  • Art. 155 c.p.c., comma 5

    Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo

    La regola è stata applicata anche alla scadenza cadente di sabato, trattandosi di atto processuale fuori udienza, con proroga al lunedì successivo.

  • L. n. 742 del 1969, art. 1

    Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    La Corte ha considerato il termine annuale per l'opposizione all'esecuzione senza applicare la sospensione feriale, ma ha comunque riconosciuto la tempestività per la coincidenza della scadenza con giorni festivi.

  • L. n. 69 del 2009, artt. 47 e 58

    Abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. e disciplina transitoria

    L'abrogazione dell'art. 366-bis c.p.c. non si applicava ai ricorsi relativi a provvedimenti pubblicati prima dell'entrata in vigore della novella; pertanto, per la sentenza pubblicata nel 2008, il requisito era ancora obbligatorio.

  • L. n. 248 del 2006

    Giurisdizione tributaria in materia di fermo amministrativo e ipoteca esattoriale

    Il Tribunale ha ritenuto applicabile il principio della perpetuatio jurisdictionis, mantenendo la giurisdizione del giudice ordinario poiché il giudizio era stato instaurato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

  • Art. 5 c.p.c.

    La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda

    La giurisdizione è stata valutata in base alla situazione normativa esistente quando l'opposizione era stata proposta, senza considerare i successivi mutamenti legislativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della pubblicazione del provvedimento impugnato devono essere rispettati rigorosamente; la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo fondato sui numeri 1, 2, 3 o 4 dell'art. 360 c.p.c. doveva contenere un quesito di diritto esplicito; per il vizio di motivazione occorreva indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni della dedotta insufficienza o contraddittorietà.
  • La successiva abrogazione di una norma processuale non elimina automaticamente gli obblighi relativi ai ricorsi collegati a sentenze pubblicate prima della sua entrata in vigore; occorre verificare sempre la disciplina transitoria.
  • La tempestività di un atto processuale va calcolata considerando il calendario: se la scadenza cade in un giorno non lavorativo o festivo secondo le regole applicabili, il termine può prorogarsi al primo giorno utile.
  • Nelle controversie su cartelle, ipoteche e altri atti della riscossione, occorre distinguere tra contestazioni proprie dell'esecuzione, contestazioni sulla notifica o sull'esistenza del credito e contestazioni sul merito dell'atto impositivo, che possono appartenere a giurisdizioni diverse.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per un vizio formale, la Corte normalmente non esamina le doglianze sostanziali e può condannare il ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti che hanno svolto attività difensiva.

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