Cassazione Civile, Ordinanza n. 22270/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente era stata raggiunta da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA, a seguito di PVC che aveva rilevato un saldo negativo di cassa. L'Ufficio aveva ricostruito il maggior reddito con metodo analitico-induttivo, ritenendo che l'anomalia contabile integrasse presunzione di maggior reddito occulto. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della società, mentre in appello la decisione era stata riformata sulla base della ritenuta giustificazione delle anomalie di cassa per coerenza generale della contabilità. In cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva, con unico motivo articolato, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione/falsa applicazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e sull'accertamento analitico-induttivo, lamentando che la CTR avesse superato la presunzione posta dal saldo negativo di cassa senza indicare in modo chiaro gli elementi probatori decisivi e, soprattutto, addossando all'Ufficio un onere probatorio che spettava invece al contribuente una volta contestata l'anomalia contabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, perché il motivo unico cumulava censure ex art. 360 c.p.c. comunque intellegibili. Nel merito ha accolto il motivo: ha ravvisato un vizio di motivazione della sentenza d'appello, poiché il giudice non aveva esplicitato gli elementi di fatto e documentali posti a base del convincimento, e ha ritenuto erroneo il riparto dell'onere della prova, in quanto, accertata dall'Ufficio l'anomalia contabile del saldo negativo di cassa, incombeva sul contribuente fornire una prova univoca idonea a giustificarla. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare il materiale probatorio delle parti e motivare correttamente il bilanciamento tra le opposte allegazioni.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3 e 4; richiamato anche il n. 5 nel dibattito sull'articolazione del motivo
consente di censurare rispettivamente violazione di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali; è ammissibile un motivo unico che cumuli le censure purché le doglianze siano chiaramente intellegibili
art. 2697 c.c.
il riparto dell'onere della prova impone che, una volta accertata l'anomalia contabile dall'Ufficio, spetti al contribuente fornire la prova idonea a superare la presunzione di maggior reddito occulto
art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
legittima l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni e anomalie contabili
art. 1 D.Lgs. n. 546/1992
richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto per denunciare il difetto di motivazione nel processo tributario
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi; la sua carenza può integrare nullità
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se priva della concisa esposizione dei motivi o sorretta da motivazione solo apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione deve rendere percepibile la ratio decidendi e consentire il controllo sull'iter logico-giuridico
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è ammissibile un motivo unico che cumuli censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizi motivazionali, purché le singole doglianze siano chiaramente individuabili e separabili.
- La motivazione è apparente quando la sentenza non indica in modo comprensibile gli elementi di fatto e di prova che sorreggono la decisione, impedendo il controllo sulla coerenza logica e giuridica del ragionamento del giudice.
- In presenza di un'anomalia contabile idonea a fondare una presunzione di maggior reddito occulto, il contribuente ha l'onere di offrire una prova univoca e specifica idonea a giustificare lo scostamento, non essendo sufficiente un richiamo generico alla regolarità complessiva della contabilità.
- Nel processo tributario il giudice di merito, nel superare una presunzione dell'Ufficio, deve esplicitare quali elementi probatori ritenga prevalenti e perché, senza invertire l'onere della prova a carico dell'Amministrazione.
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