Cassazione Penale, Sentenza n. 24970/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Marsala che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Martinez con sentenza del Tribunale di Padova del 6 febbraio 2015 (irrevocabile il 7 aprile 2015). Il PM sosteneva che, successivamente a quella prima sospensione, Martinez aveva subito una seconda condanna (sentenza del Tribunale di Marsala del 18 giugno 2019) la cui sospensione era poi stata revocata con ordinanza del 9 settembre 2020 per inadempimento degli obblighi; tale revoca avrebbe determinato la "sopravvenienza" di una condanna a pena non sospesa entro i termini di legge, fattispecie prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., che impone la revoca della precedente sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva negato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 6 febbraio 2015. La Corte ha osservato che il Tribunale di Marsala non aveva considerato l'ordinanza del 9 settembre 2020 (revoca della sospensione relativa alla condanna del 18 giugno 2019) e, alla luce della giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 11612/2021), la revoca della sospensione condizionale deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando sopravviene una condanna a pena non sospesa per delitto commesso successivamente, anche se il cumulo delle pene non supera i limiti di art. 163 cod. pen. La Corte ha quindi annullato la parte impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio tenendo conto dell'ordinanza del 9 settembre 2020.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Il Tribunale di Marsala aveva richiamato questa norma per affermare che il giudice può concedere nuovamente la sospensione condizionale se la pena cumulata rientra nei limiti di cui all'art. 163; la Corte di Cassazione però distingue tra la possibilità di concedere nuovamente il beneficio (competenza del giudice della cognizione) e l'obbligo di revoca quando sopravviene una condanna non sospesa.
art. 163 cod. pen.
La norma fissa il limite massimo per poter concedere la sospensione condizionale della pena (richiamato dal Tribunale di Marsala come limite di due anni). La Corte precisa che il rispetto di tale limite non impedisce, per converso, l'obbligo di revoca previsto dall'art. 168 in presenza di una condanna non sospesa sopravvenuta.
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La Corte interpreta questa norma nel senso che la revoca della sospensione condizionale è obbligatoria quando sopravviene, nei termini di legge, una condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale la sospensione era stata concessa; ciò è vero anche se, per effetto del cumulo delle pene, il limite di cui all'art. 163 non sarebbe superato.
Sez. 1, n. 11612 del 25/2/2021 (Ahnnetovic)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata come principio consolidato: il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale quando entro i termini previsti sopraggiunge una condanna a pena non sospesa per reato commesso successivamente, indipendentemente dal fatto che il cumulo delle pene consentirebbe la reiterazione del beneficio; la valutazione di meritevolezza per la concessione del beneficio spetta al giudice della cognizione.
Massime di principio
- Quando, entro il termine previsto dalla legge, sopraggiunge una condanna a pena non sospesa per reato commesso dopo la prima condanna con sospensione, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la prima sospensione (art. 168, comma 1, n. 1).
- La revoca obbligatoria opera anche se il cumulo delle pene non supera i limiti che permetterebbero la reiterazione della sospensione (art. 163); la valutazione di meritevolezza per concedere di nuovo la sospensione compete esclusivamente al giudice della cognizione, non al giudice dell'esecuzione.
- Se una sospensione successiva viene revocata (per esempio per inadempimento) trasformando di fatto la condanna successiva in pena non sospesa, tale fatto deve essere considerato dal giudice dell'esecuzione nella valutazione della revoca della sospensione precedente.
- L'omissione, da parte del giudice dell'esecuzione, di considerare provvedimenti rilevanti (es. revoca di una sospensione successiva) determina vizio motivazionale che può portare all'annullamento e al rinvio da parte della Corte di Cassazione.
- In pratica, in situazioni simili il PM può ottenere la revoca della prima sospensione se dimostra che è intervenuta una condanna non sospesa per reato successivo nei termini di legge, anche se sul piano del cumulo delle pene la sospensione avrebbe potuto essere eventualmente reiterata.
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