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Sentenza

Sentenza n. 13024/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del D.M. 28.03.2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8 del 30.04.2023, nella parte in cui “Decreta il trasferimento della dott.ssa Serena ROSSI – nata a Roma il 10 dicembre 1984 – magistrato ordinario che ha conseguito la prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri con le stesse funzioni, con sospensione dell’efficacia del predetto trasferimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre sei mesi dall’adozione della presente delibera, in applicazione dell’art. 10 bis del Reggio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.” (Doc. 1): 2) della sottesa Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, Seduta Plenaria Pomeridiana, del 15.03.2023 (Doc. 2), nella parte in cui rileva che alla ricorrente “non possono essere attribuiti i punti aggiuntivi per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31, comma 2, della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod.” motivandone le ragioni, e conseguentemente delibera, in luogo del trasferimento della medesima, “il trasferimento della dott.ssa Serena ROSSI, magistrato ordinario che ha conseguito la I valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri con le stesse funzioni”; 3) della presupposta Delibera del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura recante proposta di delibera da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Plenaria del CSM per la seduta del 15.03.2023 (Doc. 3) – poi da questa approvata - relativamente all’Ordine del Giorno Aggiunto della TERZA COMMISSIONE, nelle medesime parti già evidenziate riguardo alla Delibera del Plenum indicata al punto 2); 4) della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura approvata nella seduta del 24.11.2022 con cui si indiceva procedura di interpello recante “Pubblicazione dei posti vacanti requirenti di primo grado” (Doc. 4), nella parte in cui a pag. 5, nel disporre: che il modulo di presentazione della domanda di tramutamento va compilato via intranet (www.cosmag.it), inserendo le informazioni ivi richieste; che “la documentazione che si intende presentare, e dichiarata nel format di domanda, deve essere allegata tramite l’apposita funzione di upload”; che “la mancata o incompleta compilazione del modulo di domanda comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati e non allegati, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell’ambito del concorso sarà unicamente quella specificatamente dichiarata all’atto dell’inserimento della domanda attraverso il sistema intranet e poi caricata attraverso la funzione di upload”; che “il magistrato che intende avvalersi dei punteggi attitudinali e aggiuntivi previsti dalla circolare deve espressamente indicare nella domanda e allegare tramite la funzionalità upload la documentazione utile per il riconoscimento di tali punteggi” (e, in genere, al suo interno); non prevede che nel fornito format di domanda sia predisposto uno spazio/casella destinato a poter dimostrare “la sussistenza delle circostanze utili all’attribuzione dei punteggi aggiuntivi ai fini della salvaguardia dell’unità del nucleo familiare” dichiarando, e allegando tramite upload, la posseduta documentazione comprovante la cd. dimora abituale ex art. 43 c.c. del coniuge; 5) della Circolare del C.S.M. n.13778 del 24 luglio 2014 (Doc. 5), nella parte dell’art. 31 in cui: al comma 2, nel prevedere che “Il punteggio aggiuntivo è riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza”, nonché (parimenti) al comma 3, non specifica o ammette che per residenza, oltre a quella anagrafica, può intendersi anche la residenza “sostanziale” ossia il luogo di “dimora abituale” ex art. 43 c.c.; altresì, nella parte in cui, sempre all’art. 31 comma 3, nel disporre che il punteggio aggiuntivo (di cui all’art. 47 commi 1 e 4) sia riconosciuto al magistrato solo in caso di suo ricongiungimento o avvicinamento al luogo ove risiedono il coniuge e i propri figli, non prevede che analogo punteggio sia attribuito al magistrato che, risiedendo insieme ai figli, si ricongiunge insieme ad essi al coniuge; 6) ogni ulteriore atto o provvedimento attuativo, conseguente, connesso, correlato o, comunque, lesivo degli interessi e diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202308031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti relativi al trasferimento di una magistrata presso altra procura, inclusa la delibera del CSM che aveva negato l’attribuzione di punteggi aggiuntivi per la salvaguardia dell’unità familiare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale di trasferimento, la deliberazione plenaria e gli ulteriori atti del Consiglio Superiore della Magistratura relativi alla procedura di interpello per posti vacanti requirenti di primo grado. Contestava, in particolare, il mancato riconoscimento dei punti aggiuntivi per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione e dell’applicazione dell’art. 31 della circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014. La ricorrente sosteneva che, ai fini del punteggio, la nozione di residenza del coniuge avrebbe dovuto comprendere anche la dimora abituale ai sensi dell’art. 43 c.c. e che il beneficio avrebbe dovuto spettare anche al magistrato che, risiedendo con i figli, si ricongiunge al coniuge insieme ad essi. Contestava inoltre la disciplina della procedura di interpello nella parte in cui non prevedeva, nel modulo informatico di domanda, uno spazio specifico per dichiarare e documentare le circostanze utili all’attribuzione del punteggio familiare.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. Ha preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente il 20 aprile 2026, con la quale è stato manifestato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente disponga dell’azione sino al momento della decisione e possa dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia, senza che il giudice possa procedere d’ufficio o sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non attribuisce alla norma una specifica funzione decisoria ulteriore.

  • art. 31, comma 2, circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014

    Il punteggio aggiuntivo è riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza

    La norma era oggetto di contestazione, ma non è stata interpretata dal TAR, che non ha deciso il merito.

  • art. 31, comma 3, circolare CSM n. 13778 del 24 luglio 2014

    La disposizione era contestata con riferimento ai presupposti del punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento o avvicinamento al coniuge e ai figli, ma il motivo non è stato esaminato per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 43 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della dimora abituale quale residenza sostanziale; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Il ricorrente può disporre dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza poter procedere d’ufficio alla valutazione dell’interesse o sostituirsi al ricorrente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito del giudizio e preclude l’esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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