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Sentenza

Sentenza n. 3693/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2741/2025 del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202504357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza n. 2741/2025 del Tribunale di Milano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 2741/2025 del Tribunale di Milano, assumendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 3 giugno 2026, hanno dichiarato che il Ministero aveva dato integrale esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva eseguito la sentenza nelle more del giudizio e che, pertanto, non residuava un interesse attuale alla prosecuzione del ricorso. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della decisione resa in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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