Sentenza n. 9377/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 11466/2024, del Tribunale ordinario di Roma, III Sezione Lavoro, pubblicata in 13/11/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 11466/2024, relativa all'attribuzione di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, III Sezione Lavoro, n. 11466/2024, pubblicata il 13 novembre 2024, notificata ai fini esecutivi il 24 giugno 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire, per l'anno scolastico 2023/2024, della Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico di euro 500,00, oltre agli interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione nelle forme prescritte ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, e considerato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza, ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, attribuendo al ricorrente il beneficio di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre agli interessi legali dovuti. Ha assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per l'esecuzione nel successivo termine di 60 giorni, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori se dovuti, per le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
Attribuisce al TAR la competenza sul giudizio di ottemperanza relativo al titolo giudiziale da eseguire, secondo quanto ritenuto nella sentenza.
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione, l'inadempimento dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificarne l'attuazione concreta.
- Quando l'amministrazione, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- L'ordine di esecuzione può essere accompagnato dalla fissazione di un termine per l'adempimento e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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