Ordinanza n. 4490/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell'esito negativo della correzione della prova scritta relativa al concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la Classe di concorso AJ56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – PIANOFORTE, sostenuta dalla ricorrente, candidata indicata con codice di correzione n. 29; - del verbale n. 8 del 13 maggio 2021, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 49.7; - del verbale n. 8 del 13 maggio 2021, limitatamente alla griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente; - del decreto U.0016156 del 30.6.2021, adottato dal Direttore generale dell'USR Sicilia, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la Classe di concorso AJ56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – PIANOFORTE; - della graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Campania in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la Classe di concorso AJ56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado – PIANOFORTE; - di ogni atto presupposto o conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della prova scritta, verbale di attribuzione del punteggio, griglia di valutazione e graduatoria regionale del concorso per la classe AJ56 – pianoforte
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della commissione esaminatrice e gli atti dell'amministrazione scolastica relativi alla procedura concorsuale per la classe di concorso AJ56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado – pianoforte, contestando l'esito negativo della correzione della prova scritta, il punteggio di 49,7, la griglia di valutazione e la graduatoria di merito regionale. L'Amministrazione ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Lazio ai sensi dell'art. 13 c.p.a., sostenendo che la procedura si era svolta su base regionale e che gli atti impugnati producevano effetti limitati alla Regione Campania.
La decisione
Il TAR Lazio ha esaminato prioritariamente l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendola assorbente rispetto alle questioni di merito. Ha applicato l'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione gli effetti diretti degli atti impugnati sono limitati. Gli atti contestati riguardavano una procedura concorsuale su base regionale e una graduatoria avente efficacia limitata alla Regione Campania; inoltre, dalle deduzioni della ricorrente non emergeva che i vizi lamentati derivassero dall'illegittimità di atti statali. Il criterio degli effetti territorialmente limitati prevale, in base alla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal TAR, sul criterio della sede dell'autorità emanante, in ossequio al principio di prossimità quale corollario del diritto di difesa. La controversia non rientrava neppure nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio prevista dall'art. 135 c.p.a. Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza e indicato come competente il TAR Campania, davanti al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese della fase è stata rimessa al TAR Campania.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
Il criterio speciale fondato sulla limitazione degli effetti diretti dell'atto alla circoscrizione di un TAR periferico prevale sul criterio generale della sede dell'autorità emanante.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La causa potrà essere riassunta.
A seguito della declaratoria di incompetenza, la causa può essere riassunta davanti al TAR indicato come competente, che decide anche sulle spese della fase.
art. 135 c.p.a.
La controversia non rientra tra quelle attribuite alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.
art. 24 Cost.
Il principio di prossimità territoriale è considerato corollario del generale principio di difesa.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a provvedimenti amministrativi, quando gli effetti diretti dell'atto sono limitati all'ambito territoriale di una sola regione, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR della regione interessata, anche se l'atto è stato adottato da un'amministrazione avente sede fuori da quella regione.
- Il criterio speciale degli effetti territorialmente limitati previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a. deve essere applicato con priorità rispetto al criterio della sede dell'autorità emanante, quando la controversia riguarda atti efficaci esclusivamente nella circoscrizione di un singolo TAR periferico.
- Nelle controversie concernenti procedure concorsuali organizzate su base regionale, la competenza territoriale spetta al TAR della regione cui si riferisce la graduatoria impugnata, se gli atti contestati producono effetti limitati a quella regione e non è dedotta l'illegittimità derivata da atti statali.
- La declaratoria di incompetenza territoriale consente la riassunzione della causa davanti al TAR indicato come competente ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; il giudice di riassunzione decide anche sulle spese della fase svoltasi davanti al giudice incompetente.
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