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Sentenza

Sentenza n. 1310/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 327/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 327/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 327/2025. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 5 novembre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e predisporre misure sostitutive, compresa la nomina preventiva del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di esecuzione, legittima il beneficiario del giudicato a promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta può essere accompagnata dalla previsione che l'intervento sostitutivo avvenga su istanza della parte vittoriosa e dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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