Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2399/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del SUAP e del WWF relativi al nulla osta ambientale e alla limitazione degli interventi assentiti nell’ambito della verifica di incidenza ambientale di livello I, nonché archiviazione della SCIA condizionata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del SUAP del 15 maggio 2024, quello dell’11 giugno 2024, la nota del WWF del 30 maggio 2024 e il nulla osta WWF n. 26 del 2 marzo 2024, chiedendo inoltre l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’ente gestore sugli interventi esterni non assentiti. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota ostativa del SUAP del 3 ottobre 2024 e il provvedimento di archiviazione del 14 ottobre 2024. La controversia riguardava interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione delle aree esterne di un esercizio situato in una riserva naturale, nell’ambito di una procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. Il WWF aveva distinto gli interventi assentibili da quelli esterni ritenuti meritevoli di una Valutazione Appropriata di livello II. Il ricorrente sosteneva che la documentazione tecnica trasmessa, incluso uno studio denominato di Valutazione Appropriata, avesse instaurato automaticamente il procedimento di livello II e che l’amministrazione fosse pertanto obbligata a concluderlo con un provvedimento espresso. Deduceva, in particolare, violazione degli artt. 2 e 3 della l.r. n. 7/2019, dell’art. 2 del d.P.R. n. 160/2010, dell’art. 2 del d.P.R. n. 1199/1971, dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e del regolamento della riserva; eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti, contraddittorietà, difetto di presupposti, sviamento, difetto di istruttoria, sproporzione e irragionevolezza; violazione delle garanzie partecipative e difetto di motivazione. Contestava inoltre che il nulla osta avesse valore di diniego implicito per gli interventi non espressamente assentiti e sosteneva l’illegittimità dell’archiviazione della SCIA.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Pur rilevando la consistenza delle eccezioni preliminari del WWF, relative alla tardività dell’impugnazione del nulla osta, alla natura confermativa degli atti successivi e all’inconfigurabilità del silenzio, il Collegio ha esaminato direttamente il merito. Ha ritenuto che la Valutazione Appropriata di livello II costituisca, secondo il d.P.R. n. 357/1997, il D.A. Regione Siciliana n. 36/2022 e il relativo Allegato 1, un procedimento autonomo, attivabile soltanto mediante specifica istanza corredata dalla modulistica e dalla documentazione prescritte. La mera trasmissione di uno studio o di elaborati tecnici nell’ambito dello screening di livello I non è sufficiente. Nel caso concreto non risultava presentata un’istanza conforme al Modello 4.2 né risultava che SUAP, WWF, Commissione VIncA o altra autorità avessero preso in carico la pratica come autonomo procedimento di livello II. Il nulla osta del 2 marzo 2024 e il provvedimento SUAP del 26 marzo 2024 avevano quindi definito il procedimento ritualmente instaurato, limitatamente agli interventi ritenuti assentibili. La mancata inclusione degli altri interventi non integrava un diniego implicito, ma delimitava l’ambito dell’istruttoria svolta nello screening. Il SUAP, pur avendo qualificato la diffida come irricevibile in modo non pienamente coerente con la propria funzione di raccordo, non aveva adottato una determinazione sostanzialmente illegittima, poiché la trasmissione della diffida al WWF non avrebbe potuto far sorgere l’obbligo di concludere un procedimento di livello II mai validamente instaurato. Non sussisteva quindi il silenzio-inadempimento, mancando un’istanza idonea a radicare l’obbligo di provvedere e il dies a quo del termine procedimentale. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001: la SCIA, anche se riferita a interventi manutentivi, non consentiva l’esecuzione delle opere in area tutelata in assenza dei necessari atti di assenso ambientale. Le censure di eccesso di potere, sproporzione e irragionevolezza sono state respinte perché le valutazioni ambientali costituivano espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sorrette da istruttoria riferita alla sensibilità dell’area, agli habitat, all’avifauna, all’illuminazione notturna e all’incremento della fruizione antropica; il ricorrente non aveva indicato errori scientifici o fattuali manifesti. Sono state escluse lesioni della partecipazione procedimentale, essendo il ricorrente stato coinvolto e avendo prodotto osservazioni ed elaborati. Anche i motivi aggiunti sono stati respinti: l’archiviazione e la richiesta di adeguamento degli elaborati alle sole opere assentite costituivano coerente applicazione dell’assetto procedimentale già definito e risultavano sufficientemente motivate. Il rigetto non preclude al ricorrente la presentazione di una nuova e completa istanza di Valutazione Appropriata conforme alla disciplina regionale. Spese integralmente compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese per le amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 357/1997

    Demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di presentazione degli studi di incidenza, dell’individuazione delle autorità competenti e dello svolgimento dell’istruttoria.

  • D.A. Regione Siciliana 14 febbraio 2022, n. 36, Allegato 1, paragrafo 10

    Disciplina la Valutazione di Incidenza Ambientale di livello II come procedimento autonomo, la cui attivazione richiede una specifica istanza corredata dallo Studio di Incidenza Appropriata e dagli ulteriori elaborati prescritti.

  • D.D.G. Dipartimento Ambiente A.R.T.A. n. 960/2022, Modello 4.2

    Prevede la modulistica amministrativa destinata alla presentazione dell’istanza di avvio della VIncA di livello II; la mancata utilizzazione della modulistica, unitamente all’assenza degli altri requisiti, impedisce di ritenere ritualmente instaurato il procedimento.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.P.R. 160/2010

    Attribuisce al SUAP il ruolo di unico soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti concernenti le attività produttive e di raccordo tra il privato e le amministrazioni competenti.

  • art. 2 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato quale espressione del principio secondo cui l’amministrazione che riceve un’istanza non rientrante nella propria competenza deve trasmetterla all’ufficio competente, informandone l’interessato.

  • artt. 2 e 3 l.r. Sicilia 7/2019

    L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato presuppone la presentazione di un’istanza idonea ad avviarlo.

  • art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Disciplina l’autonomia e l’efficacia temporale dell’autorizzazione paesaggistica, ma non consente di prescindere dai requisiti propri della VIncA né trasforma documentazione incompleta in un’istanza idonea ad avviare la VIncA di livello II.

  • art. 22, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Subordina gli interventi riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale al preventivo rilascio dei relativi pareri e autorizzazioni; la SCIA condizionata non consente l’esecuzione di opere prive degli atti di assenso ambientale.

  • art. 3 del regolamento della Riserva Naturale Orientata "Saline di Trapani e Paceco"

    Subordina al preventivo nulla osta dell’ente gestore gli interventi suscettibili di incidere sull’assetto dei luoghi e sul contesto naturalistico.

Massime di principio

  • La Valutazione di Incidenza Ambientale di livello II costituisce un procedimento autonomo rispetto allo screening di livello I e non si instaura automaticamente per effetto della trasmissione, nel procedimento di screening, di uno studio o di altra documentazione tecnica.
  • L’obbligo dell’amministrazione di concludere la VIncA di livello II con un provvedimento espresso sorge soltanto quando il proponente abbia presentato una specifica istanza conforme alle forme, alla modulistica e al corredo documentale prescritti dalla disciplina regionale e tale istanza sia stata effettivamente presa in carico come procedimento autonomo.
  • Ai fini dell’azione avverso il silenzio, il ricorrente deve provare il fatto costitutivo della pretesa, ossia la rituale presentazione di un’istanza idonea a radicare uno specifico obbligo di provvedere e il successivo inutile decorso del termine procedimentale.
  • La mancata inclusione di determinate opere in un nulla osta ambientale limitato agli interventi esaminati e ritenuti compatibili non configura, di per sé, un diniego implicito delle opere residue, quando l’amministrazione abbia delimitato l’oggetto dell’istruttoria senza definire negativamente un autonomo procedimento relativo a tali opere.
  • In area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale, la riconducibilità delle opere alla SCIA o alla manutenzione straordinaria non esonera dall’acquisizione preventiva degli atti di assenso ambientale richiesti dalla normativa speciale.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di incidenza, espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, resta circoscritto alla verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria, della correttezza dei presupposti fattuali e dell’assenza di manifesta illogicità o inattendibilità, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella dell’autorità competente.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioSCIA e liberalizzazioni
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.