Cassazione Penale, Sentenza n. 20204/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da cinque censure: 1) vizio di motivazione e errata qualificazione come amministratore di fatto, contestando che i fatti descritti (inserimento del cognome nella denominazione sociale, rilascio di procura a vendere, presenza nella redazione di una scrittura privata, denuncia di furto delle scritture contabili, procura per contratti di leasing) costituiscano solo rapporti occasionali e non gestione continuativa; 2) contestazione della attribuzione della bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla distrazione delle vetture in leasing, con doglianza sulla insufficienza della motivazione della Corte territoriale; 3) censura sulla bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando che la denuncia di furto delle scritture avvenne quando Tassi era amministratore di diritto e che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato il dolo generico; 4) vizio di motivazione e contraddittorietà ai sensi dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condanna sarebbe basata su indizi non gravi, precisi e concordanti; 5) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta apodittica e assunta per relationem dalla decisione di primo grado senza valutare specificamente le argomentazioni del gravame.
La decisione
Il ricorso viene rigettato. La Corte di Cassazione ritiene infondati i motivi. Sul profilo di "amministratore di fatto" conferma la giurisprudenza che richiede valutazione di indicatori concreti (partecipazione diretta alla gestione, identificazione nelle funzioni amministrative, intervento in scelte strategiche, relazioni con dipendenti/fornitori/clienti) e valuta come sufficienti, nel caso concreto, le procure rilasciate, la partecipazione alle trattative per l'acquisto di ramo d'azienda, la breve assunzione formale della carica (connessa alla denuncia di furto delle scritture) e la qualifica di procuratore speciale alla stipula dei contratti di leasing. Riguardo alla distrazione delle vetture in leasing, la Corte conferma che per la bancarotta per distrazione è richiesta la disponibilità di fatto del bene (consegna) e la relativa appropriazione: la sentenza di appello ha rilevato la disponibilità di fatto dei mezzi e la mancata indicazione della destinazione dei veicoli. Sulla bancarotta documentale, la Corte ricorda che è sufficiente il dolo generico (consapevolezza che la confusa tenuta contabile possa rendere impossibile la ricostruzione), e ha ritenuto congrua la valutazione che ha considerato strumentale la denuncia di furto e la sussistenza della mancanza di altre scritture contabili. Il quinto motivo viene dichiarato inammissibile o infondato: la motivazione della Corte d'appello è ritenuta esauriente e la pena (4 anni e 6 mesi) è compatibile con il potere discrezionale del giudice di merito, tenuto conto della recidiva contestata. Segue condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
Definisce il concetto di "amministratore di fatto"; la Corte usa la norma per affermare che serve esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, valutato tramite indicatori concreti e non solo dalle qualifiche formali
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte richiama che è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta delle scritture potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio
art. 217 legge fallimentare
Norma richiamata nella doglianza (menzionata dal ricorrente) ma la Corte valuta che la fattispecie punita è quella con dolo generico prevista dall'art. 216 e non richiede diversa qualificazione
principio giurisprudenziale sulla bancarotta per distrazione di beni in leasing
Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015; Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008
Per la configurabilità della distrazione su beni in leasing occorre la disponibilità di fatto (consegna) del bene all'utilizzatore e la sua appropriazione; la tipologia contrattuale di leasing non esclude la fattispecie qualora sussista la disponibilità materiale
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Rilevato in relazione alla recidiva; la Corte usa il richiamo ai precedenti penali e alla recidiva per giustificare la determinazione della pena entro la fascia applicata
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla motivazione contraddittoria; la Corte di legittimità ritiene che la motivazione di merito sia logica, congrua e non contraddittoria, avendo analizzato gli indicatori probatori rilevanti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per il riassunto dei motivi in cassazione (individuazione dei motivi di ricorso); utilizzata solo formalmente ai fini dell'esposizione
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" va accertata tramite indicatori concreti (partecipazione alla gestione, rapporti con dipendenti/fornitori/clienti, procure rilevanti, interventi nelle scelte strategiche) e non si limita alle sole qualifiche formali; atti occasionali non bastano se risultano attività di gestione non episodiche
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa a beni in leasing è decisiva la disponibilità di fatto del bene (consegna) e la sua appropriazione: la presenza di contratto di leasing non esclude la responsabilità se il bene era nella disponibilità dell'impresa fallita
- La bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza che una tenuta contabile confusa possa rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale, non la volontà specifica di impedire la ricostruzione
- In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato alla verifica della logicità, congruenza e completezza della motivazione; richieste di rivalutazione globale delle prove sono generalmente inammissibili
- La determinazione della pena rientra in ampio margine di discrezionalità del giudice di merito; il ricorso per cassazione sulla quantificazione della pena è spesso inammissibile se la motivazione del giudice di merito è adeguata e la pena si colloca entro una fascia mediamente compatibile con i parametri normativi
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