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Sentenza

Sentenza n. 11461/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202606210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 15/30 alla prova orale del concorso per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, unitamente ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale, il verbale con cui gli è stato attribuito il punteggio di 15/30 e il verbale recante le modalità di svolgimento e valutazione della prova orale. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a ripetere la prova davanti a una commissione diversa, previa determinazione dei criteri di valutazione, e il risarcimento del danno in forma specifica. Dalla motivazione emerge che le doglianze riguardavano, in particolare, l’inidoneità dei criteri valutativi a sostenere il voto numerico e la necessità di una successiva e ulteriore specificazione dei criteri di valutazione. Il ricorrente contestava inoltre, in sostanza, la legittimità della valutazione negativa della prova orale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le doglianze. I criteri fissati dalla commissione — relativi agli aspetti sostanziali delle risposte, quali padronanza dell’argomento, esaustività e capacità di sintesi, e agli aspetti formali, quali chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e riferimenti pertinenti — sono stati giudicati congrui e idonei a sostenere una motivazione sintetica mediante voto numerico. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, una volta predeterminati criteri valutativi adeguati, il voto numerico costituisce una motivazione sufficiente della valutazione concorsuale, soprattutto per una prova orale, in quanto esprime sinteticamente il giudizio all’interno di una scala parametrica. La previsione contenuta in un successivo documento, secondo cui la commissione avrebbe stabilito criteri e modalità di valutazione alla prima riunione, è stata interpretata come riferita ad adempimenti pratici e organizzativi generali, non come imposizione di una ulteriore specificazione dei criteri per la prova orale; tali adempimenti risultavano comunque già assolti. Ha inoltre rilevato che il giudizio sulla prova era stato espresso collegialmente e all’unanimità. Sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 15, comma 3, del bando di concorso

    la prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30)

    La soglia di superamento della prova orale è fissata in 18/30; il punteggio di 15/30 attribuito al candidato non consente il superamento della prova.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata proposta congiuntamente alla domanda di annullamento, ma il rigetto dell’impugnazione ha escluso il presupposto per la riedizione della prova e per il risarcimento richiesto.

Massime di principio

  • Quando una commissione di concorso predetermina criteri valutativi congrui, riferiti agli aspetti sostanziali e formali della prestazione, il voto numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione, anche per una prova orale.
  • Il voto numerico concorsuale, collocato all’interno della scala parametrica prevista dalla procedura, è una motivazione sintetica ma adeguata del giudizio della commissione, soprattutto quando la prova è orale e i criteri siano stati previamente fissati.
  • L’eventuale previsione secondo cui la commissione deve stabilire criteri e modalità di valutazione alla prima riunione non impone necessariamente una successiva specificazione analitica dei criteri già congruamente determinati, se il riferimento è interpretabile come relativo ad adempimenti pratici o organizzativi generali.
  • La valutazione collegiale e unanime della commissione costituisce un elemento rilevante a sostegno della riconducibilità del giudizio alla commissione nel suo complesso, senza necessità di una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico quando i criteri siano adeguati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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