Ordinanza n. 64/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 16.09.2015, ordine del giorno "scioglimento per risoluzione consensuale della convenzione di segreteria tra il comune di Ortucchio ed il comune di Villavallelonga ed istituzione di nuova convenzione di segreteria tra il comune di Celano ed il comune di Ortucchio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di scioglimento per risoluzione consensuale di una convenzione di segreteria e istituzione di una nuova convenzione con altro comune
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16 settembre 2015, avente a oggetto lo scioglimento per risoluzione consensuale della convenzione di segreteria tra il Comune di Ortucchio e il Comune di Villavallelonga e l'istituzione di una nuova convenzione di segreteria tra il Comune di Celano e il Comune di Ortucchio. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già disposto, con ordinanza collegiale n. 313/2023, l'acquisizione dal Comune di Ortucchio di documentazione e informazioni utili alla decisione; l'amministrazione non ha dato seguito all'incombente istruttorio.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio nel merito e dispone un ulteriore incombente istruttorio. Ordina al Comune di Ortucchio di fornire, entro trenta giorni dalla comunicazione, le informazioni e la documentazione già richieste con l'ordinanza n. 313/2023, precisando che le comunicazioni devono avvenire esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Invita inoltre il ricorrente a fornire le medesime informazioni, ove disponibili, e a dichiarare espressamente se persista l'interesse attuale alla decisione di merito. Il giudice avverte che il mancato riscontro potrà essere valutato in sede decisoria e nella regolazione delle spese. Ogni ulteriore determinazione è riservata all'esito degli adempimenti.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
principio della leale cooperazione di cui all’art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice richiama il dovere di leale cooperazione delle parti, valorizzandolo per consentire l'acquisizione delle informazioni disponibili anche presso il ricorrente e favorire la ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il giudice può reiterare o sollecitare un incombente istruttorio già disposto quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione, fissando un nuovo termine perentorio o comunque preciso e disponendo la rinnovazione della comunicazione dell'ordinanza.
- Il principio di leale cooperazione processuale impone alle parti di fornire, per quanto nella loro disponibilità, informazioni utili all'istruzione della causa, anche quando l'incombente sia stato originariamente posto a carico dell'amministrazione.
- La mancata ottemperanza a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice nella decisione e nella regolazione delle spese di giudizio.
- Quando il giudizio è risalente e non è ancora definito nel merito, il giudice può chiedere al ricorrente una dichiarazione espressa sulla persistenza dell'interesse attuale alla decisione.
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