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Sentenza

Sentenza n. 3660/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - del provvedimento di annullamento del silenzio relativo alla pratica edilizia n° 379/2024, datato 31 luglio 2024 e telematicamente comunicato, a firma digitale dell’Arch. Francesco Saverio Cannavale – Resp. V° Settore; in ulteriore subordinata, - per l’accertamento dell’inadempimento dell’UTC rispetto all’obbligo di rilascio del richiesto attestato di cui al comma ottavo dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001; nonché: - per la declaratoria di fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ex art. 31 del CPA.;

Giustizia amministrativa202405390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento del silenzio relativo all'istanza di permesso di costruire per la ricostruzione di un immobile semidiruto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 31 luglio 2024, qualificato dall'amministrazione come annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di permesso di costruire. L'intervento, relativo alla ricostruzione di un immobile semidiruto, era ritenuto conforme all'art. 87 delle NTA del vigente PRG e munito di autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 20 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il silenzio-assenso si fosse formato e che il Comune non potesse annullarne gli effetti, nonché eccesso di potere per sviamento, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e difetto di motivazione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, comma 8, 3, 20 e 21-nonies l. 241/1990, lamentando carenza dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione e sproporzione, sul presupposto che il Comune avesse riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il recupero edilizio e che si fosse formato un legittimo affidamento sull'accoglimento dell'istanza. Sono state inoltre formulate domande subordinate di accertamento dell'inadempimento comunale rispetto all'obbligo di rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001 e di declaratoria della fondatezza della pretesa ai sensi dell'art. 31 c.p.a. Il Comune aveva fondato il provvedimento sia su carenze documentali, tra cui il mancato pagamento dei diritti di segreteria, la mancata documentazione delle spettanze professionali e l'assenza del bollo, sia sulla non conformità dell'intervento alla disciplina del PUT applicabile alla zona territoriale 2.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto dirimente la non conformità dell'intervento alla disciplina del Piano urbanistico territoriale approvato con l.r. Campania n. 35/1987, prevalente sul PRG ai sensi dell'art. 88 delle NTA comunali e, comunque, normativa sovraordinata. Per la zona territoriale 2, l'art. 17 della l.r. n. 35/1987 impone la redazione di piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo e, fino alla loro approvazione, consente soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico. L'intervento richiesto, qualificato come ristrutturazione edilizia o ricostruzione, non era quindi assentibile in assenza di un piano attuativo, anche se conforme all'art. 87 delle NTA del PRG e munito di autorizzazione paesaggistica. Il giudice ha precisato che il perfezionamento del silenzio-assenso non priva in sé l'amministrazione del potere di annullare in autotutela il titolo ampliativo incompatibile con la normativa urbanistica, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, richiamato dall'art. 20, comma 3, d.P.R. 380/2001. Ha inoltre rilevato che la pratica era documentalmente incompleta, con riferimento alla documentazione sulle spettanze progettuali, ai diritti di segreteria e al bollo, e che il silenzio-assenso edilizio non si forma per il mero decorso del termine quando manchino documenti necessari all'istruttoria e ostativi al rilascio del titolo. Poiché l'atto era plurimotivato ed era sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma a sostenerlo, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori censure. Le spese sono state compensate per la tecnicità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Il silenzio-assenso sul permesso di costruire opera nell'ambito di una procedura di semplificazione e non si perfeziona automaticamente in presenza di una pratica priva della documentazione necessaria o comunque non assistita da tutti i presupposti sostanziali richiesti dalla legge. Il comma 3 consente l'esercizio dei poteri di autotutela sul titolo tacito.

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fondamento della richiesta subordinata di rilascio dell'attestazione relativa al titolo edilizio formatosi per silenzio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'amministrazione può annullare in autotutela il titolo edilizio tacito quando questo risulti incompatibile con la normativa applicabile, ricorrendone i presupposti.

  • art. 31 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria della fondatezza della pretesa e dell'accertamento dell'inadempimento amministrativo.

  • art. 17 l.r. Campania 27 giugno 1987, n. 35

    Per la zona A prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo [...] fino all'approvazione dei suddetti Piani particolareggiati, consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico

    Per la zona territoriale 2 del PUT, in assenza dei piani attuativi prescritti, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico; ne restano esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o ricostruzione oggetto dell'istanza.

  • art. 31 NTA del PUT

    I P.D.R. dovranno articolare gli interventi ammissibili

    La disciplina dei piani di recupero delimita gli interventi realizzabili nella zona territoriale 2 e conferma la necessità dello strumento attuativo.

  • art. 88 NTA del PRG

    Nell'ipotesi di contrasto tra le previsioni delle NTA [...] e le disposizioni della Legge regionale 27.6.87, n. 35, sono da considerarsi prevalenti le previsioni aventi natura più restrittiva

    In caso di contrasto tra PRG e PUT, prevale la disciplina più restrittiva; pertanto la previsione del PRG che consente la ricostruzione di fabbricati semidiruti non può derogare ai limiti stabiliti dal PUT.

  • l.r. Campania 27 giugno 1987, n. 35

    È la legge regionale di approvazione del PUT, normativa sovraordinata al PRG e prevalente, nel caso concreto, per la disciplina della zona territoriale 2.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso previsto per il permesso di costruire costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione: il decorso del termine non è sufficiente se l'istanza è priva della documentazione necessaria all'istruttoria o mancano i requisiti e presupposti sostanziali per il rilascio del titolo.
  • Il perfezionamento del titolo edilizio per silentium non priva l'amministrazione del potere di annullamento d'ufficio quando il titolo tacito risulti incompatibile con una disciplina urbanistica sovraordinata o comunque prevalente, purché ricorrano i presupposti dell'autotutela.
  • Quando la disciplina urbanistica comunale richiama e rende prevalenti le disposizioni più restrittive del piano territoriale sovraordinato, una previsione del PRG che consenta interventi di ricostruzione o ristrutturazione non può essere applicata in contrasto con il divieto posto dal piano territoriale.
  • Nella zona territoriale 2 disciplinata dalla l.r. Campania n. 35/1987, fino all'approvazione dei piani particolareggiati o dei piani di recupero prescritti, sono consentiti soltanto gli interventi espressamente ammessi dalla disciplina del PUT, tra cui la manutenzione ordinaria e il consolidamento statico; sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o ricostruzione non compatibili con tale disciplina.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione autonoma e sufficiente a sostenerne il dispositivo rende superfluo l'esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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