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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24064/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di misura cautelare personale nell'ambito di un'indagine su presunti accordi illeciti per incidere su una gara dell'A.S.P. di Siracusa relativa al servizio di ausiliariato. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare per il delitto di corruzione, riqualificando il fatto, per alcuni coindagati, nel traffico di influenze illecite e, per altri, escludendo la gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame, in accoglimento parziale dell'appello del pubblico ministero, ha applicato all'indagato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo gravemente indiziata la partecipazione ad un accordo di mediazione illecita collegato alla gara. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per estraneità dell'indagato rispetto alle iniziative volte a condizionare la gara "ausiliariato", sostenendo che la sua attività si riferisse piuttosto a un diverso progetto di PPP; inoltre si contestava la ricostruzione dei vari incontri e delle intercettazioni, l'assenza di un ruolo effettivo dell'indagato nella gara e la mancanza di possibilità concreta di incidere sull'esito della procedura; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulle esigenze cautelari, ritenute desunte in modo meramente astratto dalla gravità del reato, senza concreto pericolo di reiterazione, tenuto conto dell'incensuratezza, delle dimissioni dalle cariche societarie e dell'inidoneità della misura applicata a prevenire la reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo competente ex art. 309, comma 7, c.p.p. Ha ritenuto assorbente l'omessa verifica dell'utilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare, poiché i fatti sono stati riqualificati dal Tribunale in traffico di influenze illecite, reato per il quale le intercettazioni non sono consentite nei limiti ordinari di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p. La Corte ha affermato che, quando una intercettazione autorizzata per un reato che la consente venga poi utilizzata per applicare una misura cautelare per un reato diverso e non intercettabile, il giudice di merito deve verificare preliminarmente se la diversa qualificazione derivi da un medesimo fatto storico oppure da un fatto nuovo, e se la diversa ricostruzione sia compatibile con la base indiziaria originaria e con i limiti di utilizzazione delle captazioni. Tale controllo era stato omesso dal Tribunale, imponendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 346-bis c.p.

    richiamato come fattispecie di traffico di influenze illecite, reato diverso dalla corruzione e caratterizzato dalla necessaria estraneità del pubblico ufficiale all'accordo illecito

  • art. 319 c.p.

    richiamato come originaria ipotesi di corruzione oggetto della richiesta cautelare poi riqualificata

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    indicate come norme a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 587 c.p.p.

    richiamato per l'effetto estensivo del vizio radicale agli altri coindagati nella medesima ordinanza cautelare

  • art. 266 c.p.p.

    richiamato per i limiti di ammissibilità delle intercettazioni; il traffico di influenze non rientra nei limiti ordinari di intercettabilità

  • art. 270 c.p.p.

    richiamato per il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi o per fatti nuovi, salvo i casi consentiti dalla norma e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato in relazione alla connessione tra reati e ai limiti di utilizzazione dei risultati captativi

  • art. 318 c.p.

    richiamato quale reato corruttivo distinto dal traffico di influenze

  • art. 319-ter c.p.

    richiamato quale ulteriore reato corruttivo distinto dal traffico di influenze

  • art. 322 c.p.

    richiamato per l'ipotesi alternativa di istigazione alla corruzione nel caso di offerta corruttiva non accettata

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    richiamato per il rinvio al tribunale competente per il nuovo giudizio

  • art. 415-bis c.p.p.

    richiamato nel ricorso in relazione all'avviso di conclusione delle indagini e alla posizione di uno dei coindagati

  • art. 13, comma 1, d.l. n. 152 del 1991

    richiamato quale disciplina speciale sulle intercettazioni per determinati reati, con estensione indicata dalla normativa successiva

  • art. 6 d.lgs. n. 216 del 2017

    richiamato per l'estensione della disciplina intercettativa ai reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

Massime di principio

  • Quando una misura cautelare sia fondata su intercettazioni originariamente autorizzate per un reato che ne consente l'utilizzo, il giudice deve verificare in via preliminare se la successiva diversa qualificazione giuridica riguardi il medesimo fatto storico o un fatto nuovo e diverso, perché il mutamento di titolo non legittima automaticamente l'uso delle captazioni per un reato non intercettabile.
  • L'utilizzabilità delle intercettazioni non può essere controllata solo ex post sulla base degli esiti investigativi: occorre accertare che, al momento dell'autorizzazione, la base indiziaria fosse seria, concreta e coerente con il reato per cui le captazioni erano state autorizzate.
  • Il traffico di influenze illecite è fattispecie strutturalmente distinta dalla corruzione: richiede che il pubblico ufficiale resti estraneo all'accordo illecito tra privato e intermediario; se il pubblico ufficiale aderisce, si esce dallo schema dell'art. 346-bis c.p. e si entra nell'area dei reati corruttivi.
  • Se una diversa qualificazione dei fatti, in sede cautelare, comporta l'applicazione della misura sulla base di intercettazioni non utilizzabili per il nuovo reato contestato, il giudice di merito deve motivare specificamente sulle ragioni della riqualificazione e sulla compatibilità del materiale captativo con i limiti di legge.
  • Il controllo di legittimità della Cassazione sulle valutazioni cautelari resta limitato alla coerenza logica e ai vizi dedotti, ma il giudice di merito deve prima svolgere il necessario vaglio sulla correttezza dell'inquadramento fattuale e sulla utilizzabilità della prova captativa.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniTraffico di influenze illecite
RamiProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaNe bis in idem

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