Sentenza del 21/07/2016 n. 15035 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.D. ha contestato la validità della notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare. Ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione, poiché l'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese era contemporaneamente riferibile alla sua impresa individuale e a una società di capitali da lui amministrata. Ha inoltre prodotto documentazione diretta a dimostrare la mancata ricezione del messaggio nel giorno indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna. In ricorso ha censurato la decisione della Corte d'appello, secondo cui la ricevuta PEC poteva essere superata soltanto mediante querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha corretto la motivazione della Corte d'appello, stabilendo che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) generata dal gestore PEC costituisce prova, fino a prova contraria, dell'avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario, ma non è assistita da fede pubblica e può quindi essere contestata senza querela di falso. Tuttavia, nel caso concreto, la documentazione prodotta da P.D. non era sicuramente riferibile al gestore della casella PEC e non era quindi idonea a fornire la prova contraria. È stata inoltre ritenuta irrilevante la circostanza che lo stesso indirizzo PEC fosse stato comunicato per due soggetti diversi, poiché l'indirizzo era stato indicato dallo stesso P.D. per entrambe le attività. Il terzo motivo, relativo alla querela di falso, è stato dichiarato assorbito. Nulla sulle spese, per l'assenza di difese delle parti intimate.
Norme richiamate
Art. 15, comma 3, legge fallimentare, come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l. n. 179/2012
La cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante trasmissione degli atti all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC.
Nei procedimenti prefallimentari la notifica deve essere effettuata prioritariamente tramite PEC; solo se ciò è impossibile o la notifica ha esito negativo si procede con le modalità tradizionali tramite ufficiale giudiziario.
Art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012
Le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La cancelleria deve utilizzare l'indirizzo PEC ufficialmente risultante dai pubblici registri, con rilevanza della dichiarazione effettuata dal destinatario.
Art. 16, comma 3, d.m. n. 44/2011
Le comunicazioni e le notificazioni telematiche si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Il perfezionamento della notifica telematica per il destinatario è collegato alla generazione automatica della RAC da parte del gestore PEC.
Art. 45, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
La consegna giuridicamente rilevante consiste nella disponibilità del documento nella casella PEC dichiarata, non necessariamente nella sua apertura o lettura da parte del destinatario.
Art. 48, commi 2 e 3, d.lgs. n. 82/2005
La trasmissione telematica del documento equivale, salvo diversa disposizione di legge, alla notificazione per mezzo della posta; data e ora di trasmissione e ricezione sono opponibili ai terzi quando la notifica è conforme alla normativa sulla PEC.
La PEC produce effetti giuridici equivalenti alla notifica postale e consente di rendere opponibili data e ora della trasmissione e della ricezione, senza attribuire automaticamente alla RAC il valore di atto fidefaciente.
Art. 6, commi 2 e 3, d.p.r. n. 68/2005
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il messaggio PEC è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario.
La RAC costituisce prova dell'arrivo del messaggio all'indirizzo dichiarato, ma tale prova è superabile mediante elementi contrari attendibili.
Art. 2699 c.c.
La fede pubblica è propria degli atti formati da un pubblico ufficiale autorizzato; il gestore privato della PEC, salvo il caso di gestione diretta da parte di una pubblica amministrazione, non può attribuire tale efficacia ai propri atti.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
Massime di principio
- La ricevuta PEC di avvenuta consegna dimostra, fino a prova contraria, che il messaggio è stato depositato nella casella PEC dichiarata dal destinatario; non è necessario proporre querela di falso per contestarla.
- La semplice dichiarazione di non aver letto o ricevuto personalmente il messaggio non è normalmente sufficiente: occorrono prove tecniche o documentali attendibili, riferibili al gestore PEC o alla specifica casella, che dimostrino un malfunzionamento, un errore di consegna o l'assenza del messaggio.
- La notifica si perfeziona con la disponibilità del messaggio nella casella PEC, non con la sua effettiva apertura o conoscenza materiale da parte del destinatario.
- Se il medesimo indirizzo PEC è stato indicato dal destinatario per più imprese o soggetti, la notifica effettuata a quell'indirizzo resta di regola valida nei confronti del titolare che lo ha comunicato, salvo prova concreta dell'impossibilità di accesso o di un errore imputabile al sistema.
- Chi comunica un indirizzo PEC ai pubblici registri ha l'onere di mantenerlo attivo, accessibile e correttamente associato al soggetto interessato; le conseguenze della gestione promiscua o irregolare della casella ricadono normalmente sul dichiarante.
- La RAC non gode della stessa fede privilegiata dell'attestazione di un pubblico ufficiale: la contestazione è libera, ma deve essere sostenuta da elementi probatori specifici e qualificati.
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