Sentenza n. 4136/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - della graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 260 del 07-03-2025 Ministero Università, in esecuzione dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024; - della graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 del 01 04 2025 Ministero Università in esecuzione dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024; - del Decreto dirigenziale n.4871 del 18-03-2025 Ministero Università con il quale il Responsabile unico del procedimento ha disposto alcune rettifiche di errori materiali di cui al verbale n. 19 del 21 febbraio 2025, nonché l’annullamento parziale in autotutela del verbale n. 16 del 18 febbraio 2025; - della nota acquisita al prot. Dgpbss n.2632 del 01-04-2025 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha trasmesso la graduatoria finale aggiornata; - dei verbali n. 8 e n. 13 della predetta procedura; tutti questi atti nella sola parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 1,5 per il dottorato di ricerca di cui è munito e nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 12 per la adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti l’Avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie, verbali e atti di rettifica della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di esperti, nella parte relativa alla mancata attribuzione del punteggio per il dottorato di ricerca e all'attribuzione di 12 punti per la formazione professionale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta per il conferimento di incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale, con riferimento al profilo di esperto amministrativo-contabile. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 5, comma 3, fase A), lett. d), dell'Avviso, che prevedeva 1,5 punti per il possesso di un dottorato di ricerca. Pur avendo documentato il conseguimento di un dottorato in Discipline economiche, aziendali e metodi quantitativi, con tesi concernente le politiche per l'innovazione, gli incubatori d'impresa e gli spin-off, non gli era stato attribuito alcun punteggio, mentre il medesimo punteggio era stato riconosciuto ad altri candidati con dottorati di diversa denominazione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 3, fase A), lett. a), dell'Avviso, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta irrazionalità, contestando l'attribuzione di soli 12 punti su 20 per il criterio dell'adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti. Ha valorizzato il possesso di plurimi titoli universitari e post-universitari, abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi ed elenchi di esperti e revisori, nonché esperienze formative e professionali attinenti. I controinteressati hanno eccepito l'inammissibilità delle censure perché dirette contro valutazioni tecniche della commissione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la permanenza dell'interesse a ricorrere, poiché la procedura risultava ancora in essere e il ricorrente non aveva formulato censure integralmente caducatorie. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità dei controinteressati, rilevando che le doglianze riguardavano la violazione della lex specialis e la manifesta illogicità delle valutazioni, ambiti soggetti al sindacato giurisdizionale. Il primo motivo è stato accolto: il dottorato del ricorrente e il tema della tesi apparivano almeno astrattamente attinenti al profilo selettivo e alle conoscenze richieste; la commissione si era limitata a non attribuire il punteggio senza rendere ricostruibile l'iter logico-giuridico, con una mancata attribuzione riconducibile a mero errore. Anche il secondo motivo è stato accolto. Il criterio della formazione professionale nelle materie caratterizzanti è distinto da quello delle esperienze in linea con il fabbisogno: il primo è più ampio e riguarda titoli, attestati, abilitazioni, qualifiche o diplomi. Il raffronto tra il punteggio di 12 attribuito al ricorrente e i punteggi più elevati riconosciuti a candidati con titoli apparentemente meno qualificati ha evidenziato una manifesta incongruità e un iter motivazionale imperscrutabile, eccedente il limite del sindacato sulle valutazioni tecniche. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati nei limiti relativi alla posizione del ricorrente e ha ordinato all'Amministrazione di procedere a una nuova valutazione motivata entro 30 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per spese di lite; spese compensate tra le altre parti.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, fase A), lett. a), Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti)
Il criterio riguarda titoli, attestati, abilitazioni, qualifiche o diplomi relativi alle materie caratterizzanti e si distingue dalle esperienze in linea con il fabbisogno.
art. 5, comma 3, fase A), lett. d), Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
punti 1,5 per i candidati in possesso di dottorato di ricerca
La previsione impone la valutazione del dottorato quando il titolo risulti almeno astrattamente attinente al profilo e alle conoscenze richieste dalla procedura.
Massime di principio
- La mancata attribuzione di un punteggio previsto dalla lex specialis per un titolo posseduto dal candidato deve essere sorretta da una motivazione che renda ricostruibile l'iter logico-giuridico della commissione; in assenza, l'Amministrazione deve procedere a una nuova valutazione motivata.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione esaminatrice è ammissibile quando la censura deduce la violazione della lex specialis o la manifesta illogicità, incongruità od erroneità della valutazione; tali vizi eccedono il limite dell'insindacabilità delle valutazioni tecniche.
- Quando la lex specialis distingue la formazione professionale dalle esperienze in linea con il fabbisogno, la formazione professionale deve essere valutata considerando titoli, attestati, abilitazioni, qualifiche o diplomi attinenti alle materie caratterizzanti, senza confonderla con la sola esperienza professionale specifica.
- Il raffronto tra i punteggi attribuiti a candidati con titoli comparabili può evidenziare manifesta illogicità della valutazione quando non sia possibile riconciliare i giudizi della commissione con gli elementi oggettivi risultanti dai curricula e manchi una motivazione idonea a spiegare le differenze.
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